430 La questione se il pilota faccia parte dell’equipaggio è uno dei più gravi problemi sorgenti dalla posizione in cui quello si trova rispetto alla nave, discendendone rilevanti effetti d’indole pratica, in ordine alla determinazione delle norme penali, delle disposizioni dirette alla tutela delle mercedi, del diritto all’indennità di assistenza, del gravame del premio d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Possiamo pretermettere, senz’altro, ogni indagine sulla distinzione che solitamente vien fatta fra equipaggio in stridii sensu — comprendente le sole persone arruolate nella qualità di addetti a servizi tecnico-nautici e come tali inscritte nelle matricole o nei registri della gente di mare (art. 521 cod. comm., 66 e 72 cod. m. m.) — ed equipaggio in senso lato, costituito da tutte le persone arruolate, in qualsiasi qualità, per essere addette al servizio della nave e dei passeggieri (art. 117, 119, 128, 429, 450 c. m. m. ; art. 323, 431 reg. c. m. m. ; R. D. L. 26-10-1919 n. 1996, art. 13; D. L. 17-11-1918, n. 1825; legge 10-1-1929, art. 1) (132>). Un esame condotto in argomento è, ai nostri fini, inutile ed inopportuno, non tanto perchè la dottrina e le legislazioni moderne si vadano orientando nel senso estensivo (1326), quanto per il fatto che nessuno ha mai dubi- (1325) Cfr. su tale distinzione: A. Brunetti, op. cit., II, pag. 402 segg.; Danjon, op. cit., I, p. 350 segg.; Ingianni, L’equilibrio sociale nella legislazione marittima, in Riv. marittima, agosto-settembre 1902, riportata a pag. 245 segg. degli Allegati agli atti della Comm. reale per la rif. del cod. mar. mere-, voi. I, cit.; Majorana, op. cit., p. 161 segg.; Scialoja, op. cit., p. 346 segg.; Smeesters, op. cit., p. 332; Cosack, op. cit., I, p. 258. (1326) Vedi: decreto francese discipl. e pen. della mar. mere., 24 marzo 1852, art. 5; decr. frane. 22 settembré 1891, art. 1, 13, 14; istruzione minist. frane. 20 aprile 1926; codice tedesco 1861; Ordinanza tedesca sulla gente di mare del 2 giugno 1902, art. 2; cod. spagnuolo, art. 648; cod. portoghese, art. 516; codice scandinavo, art. 108: legge belga 5 giugno 1928, art. 1, sul contratto d’arruolamento ed Exposé des motives (Doc. pari., Sénat, 1925-1926, n. 236, p. 903); legge belga 30 febbraio 1929, art. 2. sugli infortuni sul lavoro della gente di mare; progetto 1931 cod. mar. ital., cit., art. 89; convenzione internazionale di Genova, 1920, sull’indennità di assicurazione, art. 1; convenzioni di Ginevra del 23 e 24 giugno 1926 sul contratto d’arruolamento e sul rimpatrio dei marinai (art. 2). V.: Anversa 4 die. 1923, Jur. Anv., p. 451: Bruxelles, 4 giugno 1927, ibid., p. 224. Cfr.: Ascoli, Del comm. mar. e della navig., 1923, cit., p. 344; Danjon, op. cit., p. 352, I; Cosack, loc. cit.; Ingianni, loc. cit.