565 bile dei fatti del pilota di cui si serve per la sua attività commerciale (179°). 307. - Continuazione. — Un interessante caso d’irresponsabilità dell’armatore per i fatti del pilota obbligatorio troviamo in una sentenza (Prob. Div. and Adm. Division 15 ottobre 1920 s/s « The Arum - The Times », L. R. 37, 38) riprodotta nel Diritto commerciale, 1921, p. 342 sgg., con nota favorevole del Prof. C. Savoia. Nel fatto: Il piroscafo Arum, mentre, ormeggiato nello stretto di Gibilterra, attendeva allo scarico della merce, ricevette daH’Ammiragliato l’ordine di ultimare lo scarico su altro molo e di essere quivi condotto da un pilota a ciò espressamente comandato dall’Ammiragliato stesso. Nonostante le vive rimostranze del capitano, VArum fu costretto ad eseguire l’ordine, e fu precisamente durante questa manovra di trasferimento ch’esso urtò la nave Rossano colà ormeggiata, cagionandole gravi avarie. I proprietari dell’^lraro, citati in giudizio dai proprietarii del Rossano per i danni interessi, opposero ch’essi non potevano essere responsabili di un errore del pilota, imposto dall’Ammiragliato, a loro estraneo, e per giunta colpevole di un fallo commesso in una manovra alla cui esecuzione il capitano aveva emesso parere contrario. In diritto: Il giudice ritenne che, in base alle disposizioni contenute nell’Order in Council del 22 marzo 1911 ; Consolidated Law 1913; PUotage Act 1913; International Convention 22 settembre 1910 e Merchant Shipping Act 1894, l’armatore deve essere considerato responsabile dei fatti del pilota obbligatorio, non essendo questo che un suo dipendente. Tuttavia, nella fattispecie — considerato che trattavasi unicamente di una manovra eseguita nei ristretti limiti di uno specchio di acqua soggetto alla giurisdizione delFAmmiragliato, e non già di una manovra necessaria ad uno degli scopi essenziali della navigazione, quali l’entrata e l’uscita dal porto — l’ordine di spo-stamento aveva carattere particolare e specifico e non era una disposizione d’indole generale, il capitano si era opposto a que- (1790) V. Danjon, op. cit., II, p. 235, n. 626. V. retro § 233 segg.