574 vedimento inopportuno eseguito senza il consenso del pilota o prima della sua venuta, nell’omissione di un ordine tempestivo da parte del capitano, nel non aver questi tolto il comando al pilota incapace, o nell’aver omesso di riferirgli sulle caratteristiche della nave (1816). Non verificandosi tali mancanze da parte del capitano o dell’equipaggio, l’armatore viene ad esser protetto da una finzione giuridica, mercè la quale l’urto dovuto ad esclusiva colpa del pilota obblig. è assimilato ad un caso di vis maior, essendosi il capitano forzatamente piegato ad un potere superiore e legittimo (1817). L’osservazione aderisce perfettamente alla lettera ed allo spirito dell’art. 737, ma la necessità, perchè questo sia applicabile, che capitano ed equipaggio abbiano fatto il loro dovere (1818), non può essere intesa come una limitazione eccezionale al principio dell’irresponsabilità dell’armatore : essa vuol essere, invece, considerata come la normale applicazione di un principio di diritto comune, per il quale ognuno risponde dei fatti dei proprii dipendenti. È la colpa del pilota obblig., non unicamente la sua presenza, che copre l’armatore. Tale presenza costituisce, è vero, una presunzione d’irresponsabilità a favore dell’armatore medesimo, il che amplia, e non restringe, l’efficacia pratica dell’art. 737; ma è soltanto una presunzione juris tantum : il capitano opporrà all’azione dell’attore, tenuto a provare ogni circostanza di fatto come la colpa dell’altra nave e la causalità del danno, l’essere stata la nave, al mo- (1816) Trib. comm. Amburgo 26-10-1868, Hans Ger., Hbl. 1868, n. 203; Trib. Sup. Anseat., 28-2-1902, loc. cit.; idem, 17-4-1907, loc. cit.; Trib. Impero, 15-10-1909, Hans. Ger., Hbl., 1910, n. 9; Trib. Sup. Ans., 7-2-1913, loc. cit.; Perels, Öffentliches Seerecht, 298; Schaps, op. cit., nota 18; Ramella, mon. cit., p. 332; Lewis, op. cit., II, p. 479; Trib. Sup. Ans., 27-10-1926, Dor, 1927 I, p. 110; Pipia, loc. cit.; Protokolle der Kommission zur Berathung eines allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs (pubblicato dal Lutz. Würzburg, 1858), VI, pag. 2791-2793 del proc. verb. (1817) Lewis, op. cit., I, 293, II, pp. 478, 481; Entscheidungen des (Bundes) Reichs- Oberhandelsgerichts, Erlangen-Stuttgart, 1871 seg. XXV, p. 230; Prot. cit., IV. p. 1874, VI, p. 2792, 2799, 2921; Wagner, Handbuch des Seerechts, 87; Ramella, mon. öit., p. 332. (1818) Identica era la situazione nel diritto inglese prima della riforma del 1913.