19 arpioni, remi, ed altri arnesi nautici di cui si servono i barcaioli; l’art. XVI intende per touage quel che si paga a chi conduce lungo le rive le navi a fil d’acqua, a seconda della marea. L’ art. XIX dice, infine, che il mercante, che ha noleggiata la nave, può rifiutarsi di pagare les lamanages, pilotages, touages, allorquando tali spese straordinarie potevano dal capo della nave essere evitate : in tal caso, la contribuzione si effettua, non in base al valore della merce, ma in base al posto che questa occupa sulla nave, ad un tanto per tonnellata. 16. - / Recessi della lega anseatica. — Gli Hanse-rezesse, diritto marittimo della lega anseatica, trattano del pilotaggio nei Recessi del 1447 e del 1614 (57). Il Capitolo XXV del Recesso redatto a Lubecca nel 1447 obbliga i padroni di navi che portano merci ad usare il pilota, sotto pena di un’ammenda di un marco d’oro e pone le spese di pilotaggio metà a carico dei padroni e metà a carico dei mercanti. Questa disposizione si ritrova nell’art. 18, tit. Ili del recesso del 1614, che concerne l’obbligo imposto al padrone di prendere un pilota pratico, sotto pena d’ammenda. L’art. II, tit. XII del medesimo Recesso del 1614 stabilisce che i padroni sono tenuti a provare convenientemente tutte le avarie sia grosse che piccole, come le spese di pilotaggio, ecc. se vogliono che esse siano considerate, secondo giustizia ed equità, nel conteggio finale. 17. - Il diritto marittimo d’Amburgo. — Nel diritto marittimo di Hambourg Í53), l’art. 10, tit. XVI, dello Statuto del 1603, riproducente l’art. 41 dello Statuto del 1497 (fuorché per il nolo), dispone che, in caso di approdo forzato dovuto a pericolo imminente, siano tenuti alle spese di pilotaggio la nave, il carico e il nolo (59). (57) Pardessus, op. cit., II, page. 486, 554. (58) Questo diritto è contenuto negli statuti del 1270, 1276, 1292, 1603, nel dir. mar. del 1306 e nel cod. del 1497. (59) Pardessus, op. cit., Ili, Paris, 1834, cap. XX, p. 384.