453 di piloti rientra appunto in questo secondo tipo (1410): esso è, dunque, un ente morale, costituito di un’organizzazione di persone riunite per il conseguimento di un fine comune ed operanti come un sol tutto. Questa pluralità diviene, attraverso un completo processo d’unificazione, un’unità corporativa autonoma, nella quale si annientono le individualità singole, dando luogo ad una nuova personalità, siffattamente separata da quella dei suoi componenti, che ad essa, e non a questi, si riferiscono esclusivamente tutti i rapporti giuridici (14n). La Corporazione dei piloti presenta, infatti, tutti i requisiti della persona giuridica : a) anzitutto è riconosciuta dallo Stato (1412) (art. 192 cod. mar. mere., 1 regol. 1926, 188 c. m. m. colon., 552 regol. esec. c. m. m. col.) (1413). Questo riconoscimento, che, come vedremo in seguito, è una creazione quasi sempre, avviene, di regola, determinatamente caso per caso (sistema della concessione) (1414); tuttavia, esso può avvenire in via generale per l’intera categoria di detti enti che potranno sorgere in futuro (sistema normativo) (I415): ad es. in Cirenaica e Tripolitania, nel caso mentovato nell’art. 194 del relativo cod. per la mar. mere. (1416). È, del resto, significativo il termine « corpo » adoperato sempre dalle leggi e dai regolamenti per indicare l’insieme dei piloti (1417); b) ha uno scopo lecito, non individuale, determinato, duraturo e permanente; c) ha un patrimonio autonomo, sottratto alla libera di- (1410) Nello stesso senso: Brunetti, op. cit., II, pag. 352, n. 294; Majorana, op. cit., pag. 73; Appello Roma, 9 dicembre 1905, Dir. Mar., 1906, 137. (1411) Cfr. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, 2a ed., 1923, Torino, n. 83, pag. 449. (1412) Art. 2 cod. civ.: « ... tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone,... ». (1413) Vedi retro, § 118. (1414) Cfr. De Ruggiero, Istit., cit., I, pag. 429, § 42. (1415) Cfr. De Ruggiero, loc. cit. (1416) V. retro, § 118, nota. (1417) Anzi nei regolamenti precedenti si usava anche il termine « corporazione » (Vedi art. 13 reg. 1895).