10 se un servizio di polizia marittima, è logica deduzione da vocaboli come li/uevàexrji; (capitano di porto), Stratico (bastimento guardaporto, addetto agii arrivi, alle partenze ed ai soccorsi) (21). Indubbiamente, presso i Romani, il traffico marittimo ebbe ad assumere proporzioni assai vaste (22); la consuetudine, la legislazione nazionale delTOrbe, le leggi navali di Rodi, lo convogliarono sui binari del diritto : 105 frammenti del Digesto, 13 leggi del Codice Giustinianeo e diverse costituzioni del Codice Teodosiano, per citare le più cospicue norme nautiche romane, stanno là ad attestarne l’importanza. Era dunque fatale che dall’attività marinara si sprigionasse quel numero di prescrizioni, inerenti alla polizia della navigazione ed in gran parte accolte dalla compilazione giustinianea. Tali norme furono emanate perchè la navigazione era dai giuristi romani intesa come materia di pubblico interesse (23), tanto più che dolorosi sinistri (24) le avevano imperiosamente richieste. Leggiamo, cosi, nel § 2, 13 D. loc. cond. 19, 2: Ulp. 1, XXXII, ad Edictum : « Si magister (25) navis sine gubernatore « in flumen navem immiserii, et tempestate orta, temperare non « potuerit, et navem perdiderit, vectores habebunt avversus eum « ex locato actionem ». È innegabile che in questa legge si accenni al pilota pratico, al gubernator. Non può questo termine riferirsi al pilota ordinario, essendo che senza di questo la navigazione è resa praticamente impossibile (26). Ed allora (21) Vedi Guglielmotti, Vocabolario marino, Roma, 1889. (22) Cfr. Berlincieri F., pag. 95 segg., Corso di diritto marittimo, Genova Tip. Naz. 1925-1926. Il Periplo del mare Eritreo (cit.) ci dà notizie sul traffico di Roma con l’Africa Orientale ed il littorale dell’Oceano Indiano (Berichte der K. Akademie der Wissenschaften 1879). (23) L. 1. § 20, D. de exerc. net., 14, 1: Ad summan Rempublicam navium exercitio pertinet. (24) Il Tamponi, Roma antica, racconta che, dopo la prima vittoria su Cartagine, novantamila Romani perirono in pochi anni, fra gli scogli e le coste italiane, per imperizia nel navigare ed ignoranza dei luoghi. (25) Ritiene il Procos (Les capitaines et leur mandai legai dans le commerce maritimi, Paris, 1926, pag. 9) che era vietato alle navi di partire senza il « guber-nator », il quale, pur assumendo la direzione nautica, era una persona diversa da quella del pilota (proreta). (26) Secondo il Pipia, « Trattato di diritto marittimo », voi. I, ila ed., Milano, 1922, Soc. Ed. Libraria, p. 396, presso i Romani, al magister spettava la direzione commerciale della nave, ed al nauta la direzione nautica.