352 che possa essere trattato per incidens : in relazione alla materia del pilotaggio, parleremo ancora di esso in uno dei seguenti capitoli. Qui occorre dire, e su questo non vi è alcun dubbio, che lo Stato, accordando ai piloti, inscritti nelle corporazioni attraverso il vaglio di esami rigorosi, il privilegio di esercitare le loro funzioni in regime monopolistico, ha voluto con ciò soddisfare ad un pubblico servizio con maggior sicurezza di quanto stimava poterla conseguire da una libera industria. Il servizio di pilotaggio è eminentemente pubblico, benché si attui attraverso un contratto privato fra capitano e pilota; questo carattere pubblico non può non ripercuotersi sulla concessione dell’esclusività. tant’è vero che lo Stato può, in qualunque momento, revocarla senza essere tenuto a risarcirne i danni. Ma l’astratta utilità pubblica ai cui fini è predisposto il monopolio, in concreto non è che l’utilità della navigazione, cioè a dire il vantaggio delle navi. Non possono, dunque, queste, salvo esplicita disposizione, soffrire 1111 danno a causa di un istituto creato in loro difesa. Non può, pertanto, il monopolio tutelare contro di esse (1078) l’interesse dei piloti, specialmente quando i danni da questi subiti non consistono in un danno emergente ma in un lucro cessante. È vero, tuttavia, che tali lucri sono i mezzi che permettono ai piloti di esistere come tali, ma è anche vero che in regime di libera concorrenza, che è il caso normale per quasi tutte le industrie, questi guadagni sarebbero ancora piti esigui, com’è vero che qualunque passivo sofferto dal bilancio delle corporazioni dei piloti non potrebbe paralizzarne la vita, sia perchè, per l’art. 33 del Regolamento, « nei luoghi, le cui « speciali condizioni esigono il pilotaggio obbligatorio senza che « i proventi relativi bastino al mantenimento di un corpo di « piloti, potrà essere concesso ai medesimi piloti un annuo as-(1 segno a carico del bilancio del Ministero delle Comunicazio-« ni », sia, ancora, per il fatto che alcune rarissime contravvenzioni non possono creare un dissesto in un organismo di salda costituzione. Che se, poi, le contravvenzioni si ripetessero fino (1078) Lo tutela invece, come vedremo in seguito, contro i pratici autorizzati di cui all’art. 197 cod. m. in.