196 incapacità (art. 25-27 Regol.) — ma diremo di ciò in tema di sanzioni penali e disciplinari — ovvero per aver raggiunto il 65° anno di età (634), o anche prima, in caso di diminuita capacità fisica (635). I piloti che cessano dal servizio sono cancellati dal registro stabilito dall’art. 193 del cod. per la mar. mere, e sono tenuti a restituire la tessera di riconoscimento (art. 28 regol. (636). (634) Questo limite di età era anche nel regol. 1923 (art. 28). Nessun preciso limite era invece fissato nel regol. 1914, il cui art. 31 parlava semplicemente di « avanzata età » e di motivi di salute che rendano i piloti « non più idonei al disimpegno del servizio ». (635) Questa deve essere accertata mediante una visita medica collegiale di tre medici, nominati: uno dall’interessato, uno dal capo-pilota ed il terzo dall’autorità marittima, la quale, in caso d’infermità del capo-pilota, procederà anche alla nomina del medico che avrebbe dovuto essere da lui designato. Tale accertamento deve essere fatto tutte le volte che l’infermità del pilota oltrepassi la durata di un anno, ma può dal comandante del porto essere disposto anche quando vi sia comunque motivo di ritenere che il pilota non sia più fisica-mente idoneo al disimpegno del servizio. Se l’infermità del pilota non si prolunghi oltre i dieci giorni, il comandante del porto, dietro rapporto del capo-pilota, farà procedere agli opportuni accertamenti fiscali, servendosi di ufficiali medici della R. Marina o del R. Esercito, ovvero anche di medici di porto o civili, le cui spese saranno poste a carico del corpo o del pilota, a seconda che l’infermità venga o no riconosciuta. Tale accertamento dovrà essere periodicamente effettuato, ed in caso di riconoscimento della malattia, il pilota avrà diritto, sino ai sei mesi, alla intera quota di proventi spettantegli, la quale sarà ridotta a due terzi per un ulteriore periodo massimo di oltre sei mesi. L’art. 28 del regolamento 1923 dava al pilota infermo, il diritto alla partecipazione integrale dei proventi per un anno. (636) Quest’articolo è stato in parte modificato dal R. D. 18 novembre 1926, n. 2022, con la seguente disposizione: «In deroga alle disposizioni contenute nel-« l’art. 28 del regolamento generale di pilotaggio nei porti del Regno approvato « col nostro decreto n. 778 in data 29 aprile 1926, tutti i piloti i quali, dopo l’en-« trata in vigore del regolamento stesso ed entro il 31 dicembre 1928 abbiano « compiuto o compiano il 65° anno di età, saranno mantenuti in servizio fino al « compimento del 67° anno purché continuino ad essere in possesso dei requisiti « fisici, intellettuali e morali richiesti per l’esercizio del servizio di pilotaggio ».