444 Il primo punto è già stato trattato nei §§ 40, 148, 149 del presente lavoro. II secondo punto sarà svolto nel titolo che seguirà, ove parleremo dell’oggetto del contratto di pilotaggio. Ci resta a dire qui della situazione del pilota in rapporto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Notammo già, in tema di previdenza (§ 227), che i piloti pratici non usufruiscono nè dell’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia, nè dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nè di quella contro gli infortuni. Nessuna critica, a quanto ci consta, è stata mossa contro le due prime esenzioni. Il terzo argomento ebbe, invece, a suo tempo, a sollevare discussioni assai serie. E su di esso che noi ci fermeremo. Agli infortuni dei marinai provvedeva, in un primo tempo, il contributo della Cassa degli invalidi della marina mercantile, poiché i rischi marittimi non erano contemplati nella legge 17 marzo 1398, n. 80, che regolava l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro. Si curava di estendere i benefici di questa alla gente di mare, la legge del 29 giugno 1903, n. 243, contenuta nel testo unico della legge 31 gennaio 1904, n. 51. In forza dell’art. 1, n. 2, questa legge si applica agli operai addetti alle imprese di navigazione marittima. Quale il significato del termine « operaio » era dichiarato dal-l’art. 21, che vi comprendeva « tutte le persone componenti l’e-quipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o stipendio fatta eccezione del pilota pratico » (1° comma), escludendone le persone fruenti di un salario o stipendio annuo superiore alle lire 2100 (2° comma) e considerando come imprenditori, agli effetti legali, gli armatori delle navi (3° comma). Chi componesse Yequipaggio era detto dal-l’art. 124 del regolamento d’esecuzione del 13 marzo 1904, n. 141, e cioè: le persone designate dall’art. 521 cod. comm., ad esclusione del pilota pratico e di quelle retribuite con salario o stipendio superiore alle lire 2100. In data 17 novembre 1918, il decr. luog. n. 1825 (art. 1) (Gazz. Uff. 9 dicembre n. 289) abrogava detto art. 21, sostituendolo con il seguente : « Sono considerati come operai, per