622 di fronte alla nave, posta nettamente la distinzione fra comando di diritto e di fatto, è superfluo elencare una casistica di colpe personali del capitano : esse consisteranno nella mancata sorveglianza del pilota, nelle false o mancate informazioni sulle caratteristiche della nave, neH’omissione di ordini, nelle manovre erroneamente impartite, e così di seguito (1983). Sulla responsabilità diretta extracontrattuale del capitano e del pilota non ha influenza alcuna l’esser essi legati all’armatore o alla Corporazione da rapporti di dipendenza o di interesse, essendo che ogni fatto, negligenza od imprudenza dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga il colpevole al risarcimento. Questo principio, proclamato dagli articoli 1151, 1152 cod. civ., era stato, anzi, ripetuto in materia di urto di navi dal-l’art. 663 cod. comm. (1984), ed è oggi, più correttamente, sottinteso nella legge modificatrice del 14 giugno 1925. Tuttavia, il preesistente rapporto di dipendenza porta a ciò, che non soltanto armatore e Corporazione sono, come dicemmo, responsabili in via principale delle colpe del capitano e del pilota, ma divengono ancora applicabili gli articoli 1156 cod. civ. e 40 cod. comm., nel senso che preponenti e preposti vengono ad essere solidalmente tenuti di fronte ai terzi (1985). (1983) V. retro, § 294 e seg. Cfr. Camera dei Lords (Inghilterra) 26-11-1920, Autran, XXXIII, pag. 880. (1984) Art. 663 cod. comm.: «La responsabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia intatta quella degli autori della colpa verso i danneggiati...». Questa norma era così giustificata dalla Commissione incaricata di compilare il cod. di comm. vigente: « Qualunque siano le conseguenze dei danni derivanti dalla collisione delle due navi rispetto alla responsabilità dei proprietarii o armatori, nessuna eccezione esse possono recare all’applicazione del principio, che stabilisce la responsabilità dell’autore della colpa, tanto di fronte al danneggiato, quanto rispetto a chi, avendo prestato il risarcimento, ha diritto di rivelarsi verso di lui. A prevenire il dubbio, che le precedenti disposizioni abbiano modificati i principi generali, sembra opportuno di farne espressa dichiarazione » (Osserrazioni e pareri sul progetto preliminare, Firenze, Stamperia Reale, 1878, p. 713). (1985) V. A. Iacuzio, Responsabilità dell’armatore per gli infortuni dei viaggiatori, in Dir. mar. 1924, p. 94. Per la responsabilità solidale del capitano, pilota e consegnatario della nave, vedi Cassaz. francese 4-11-1904, cit. retro, § 44; Autran, op. cit., p. 420; Paris, 11-2-1861, II. 61, 2, 248; Caen, 15 luglio 1879, D.