217 Per quanto, poi, riguarda i privilegi dei piloti sulla sola nave, essi si estinguono ancora : a) con la vendita giudiziale fatta ad istanza dei creditori o seguita nelle successive beneficiate, nelle eredità giacenti, per l’alienazione dei beni del minore o del fallito, ecc. (691), e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti (art. 12, I comma); b) con la vendita volontaria e col decorso del termine di due mesi dalla data della trascrizione dell’atto di alienazione se al tempo della trascrizione la nave si trova nel compartimento dove è inscritta, e dalla data del suo ritorno se ne era già partita. La vendita deve però essere notificata ai creditori privilegiati entro un mese dalla data della trascrizione (art. 12, I comma n. 2° e II comma) (692); c) col giudizio di purgazione di cui all’art. 679 cod. comm (693). Venduta giudizialmente o volontariamente la nave ed estinti i privilegi, i piloti creditori hanno sempre salva ogni azione personale contro il loro debitore, già proprietario della nave, e possono surrogarglisi nelle azioni e nei privilegi che eventualmente a lui spettino. In caso di nullità o annullamento della vendita per un valido motivo giuridico, i privilegi risorgono ipso jure; essi risorgono anche per l’intero ammontare dopo la perdita della nave che ne ha determinato l’estinzione, ma solo su ciò che rimane, o su ciò che, dopo il naufragio, venga recuperato o salvato (art. 667 cod. comm.) (694). A garanzia dei creditori di buona fede (695) la legge (art. 14) (696) dichiara espressamente che tutte le disposizioni di cui sopra sono applicabili alle navi esercitate in forza di un atto lecito, da un armatore non proprietario o da un noleggiatore principale (697). (691) Cfr. Pipta, op. cit., I, p. 618, n. 738; Brunkt«, op. cit., I, p. 557. (692) Cfr. art. 454 del prog. 1931 di cod. mar. (693) Art. 455 del prog. 1931 cod. mar. (694) Cfr. art. 436 prog. 1931 cod. mar. (695) Cfr. art. 459 prog. 1931 cod. mar. e art. 13 Convenz. di Bruxelles. (696) Quelli in mala fede ne sono esclusi. (697) Per amore di brevità omettiamo di fare, in tema di privilegi, tutte quelle considerazioni di dettaglio che trovano piuttosto la loro sede nell’ampia e generale materia dei crediti navali.