4 che il viaggio e gli approdi delle navi (5) siano regolati da norme e principi di diritto pubblico (6). Rientra così nei limiti di questa attività quanto la legge stabilisce all’art. 192, 1° comma, del codice per la marina mercantile : « In ciascuno dei porti, stretti o canali ed altri siti di an-« coraggio, in cui ne fosse riconosciuta la convenienza, sarà « stabilito un corpo di piloti pratici per il servizio delle navi ». A salvaguardia della navigazione, adunque, e quando la necessità lo imponga, dei corpi di piloti pratici vengono adibiti per il servizio delle navi, in tutti i siti di ancoraggio, porti, stretti, canali o fiumi, località ove, spesso, abbondano difficoltà temi- (5) Così, le navi entrano ed escono dai porti, eseguono i loro movimenti, si ormeggiano, si ancorano, accendono i fuochi a bordo sotto la direzione e la sorveglianza degli uffici dii porto. (6) Riportiamo in riassunto quanto uno dei maggiori marittimisti nostri, il Prof. F. Berungiehi, scrive in Diritto Marittimo, luglio - settembre 1928, p. 319 e segg., sotto il titolo « Le precipue caratteristiche del diritto marittimo odierno e la sua struttura autonoma »: Dai principali istituti del diritto marittimo odierno, sia di quello pubblico che del privato, traspare il proposito costante di conseguire, quanto più possibile, la sicurezza della navigazione. La sicurezza della navigazione, e cioè il complesso dei provvedimenti atti a preservare la vita e i beni in mare, è quello che costituisce la precipua ragione d’essere del diritto marittimo pub-blic:stico e che, come l’internazionalità, conferisce allo stesso quella particolare caratteristica impronta che lo stacca e lo distingue da tutto l’altro diritto della medesima natura. Infatti due zone di diritto pubblico: l’amministrativo e il penale, eccettuate, relativamente al primo, le disposizioni che hanno per scopo di organizzare l’amministrazione marittima, gravitano, in materia marittima, più special-mente attorno a questo punto centrale: la sicurezza della navigazione. Questo intensificarsi dei provvedimenti sulla sicurezza della navigazione, il quale va, di giorno in giorno, assumendo proporzioni sempre più vaste, in corrispondenza ai meravigliosi progressi della tecnica navale, è la principale caratteristica del diritto marittimo odierno a confronto di quello dei tempi andati, nei quali assai scarse, se non addirittura mancanti, erano le provvidenze di questa natura. Sono dovuti alla sicurezza della navigazione anche quegli istituti giuridici che appartengono essenzialmente al diritto marittimo. Tali le norme relative alle avarie comuni, al salvamento ed alla assistenza, a parecchi privilegi marittimi, ai poteri del capitano durante il viaggio, e non pochi di quelli che regolano la condotta del capitano, il contratto di arruolamento ed il contratto di noleggio, ed anche qualcuna relativa alla assicurazione.