523 esteso ai rapporti interni il dominio della convenzione suddetta, continua, come prima, ad accordare al pilota, che ha prestato servizi eccezionali durante la sua attività di pilotaggio di una nave, l’intera indennità di assistenza (1630); b) anche ammettendo che 1’ intenzione del legislatore della convenzione sia stata quella di escludere, nei rispetti del pilota, l’applicazione analogica dell’art. 4, non sarebbe ciò un motivo sufficiente per presumere che anche il nostro legislatore abbia fatta sua quell’intenzione, compilando la legge del 14 giugno 1925. Or, mancando sicuri dati di fatto che ci illuminino il pensiero della legge, non rimane che esaminare, prima di concludere per l’applicazione analogica dell’art. 4, se questa applicazione sia in urto con gli interessi della navigazione, con l’intero sistema del nostro diritto e con i responsi della giurisprudenza, senza, naturalmente, trascurare gli opportuni richiami al diritto ed alla giurisprudenza estera. 286. . Se gli interessi della navigazione siano lesi col riconoscere all’equipaggio o al pilota un diritto all’indennità di assistenza. — Si dice che, riconoscendo sia all’equipaggio che al pilota il diritto all’indennità di assistenza, vengono ad esser lesi gli interessi della navigazione, perchè « il marinaio avrebbe tutto l’interesse, ogni qualvolta la sua salute personale non è in giuoco, ad agire in modo da farsi considerare come salvatore della propria nave » (1631). Modestamente obiettiamo : 1°) nella, specie è poco probabile, affinchè si verifichi il fatto giuridico dell’assistenza che dia diritto all’indennità relativa, l’ipotesi del salvatore che non corra un rischio per la sua vita, perchè, se basta nei casi normali il pericolo della nave salvata per dar luogo all’assistenza in mare, occorre ancora quello della nave o della persona salvatrice per l’applicazione analogica dell’art. 4. Il termine « servizi eccezionali », in quest’ultimo (1630) Alta Corte di Giustizia, 22 ottobre 1924, Lloyd’s List Law Reports, XX, 5; idem, 14 febbraio 1923, ibidem, XIV, 276; The Bedeburn, 1914, P. 146. (1631) F. Beruncieri, loc. cit.