109 zona ove il pilotaggio dev’essere obbligatorio (Pilotage Act, art. 7 n. 1 lett. c); imporre l’obbligo del pilotaggio nei luoghi ove non lo era anteriormente, e viceversa (Idem, lett. h); risarcire i piloti i cui interessi siano stati lesi dai cambiamenti introdotti; disporre che una rappresentanza diretta di armatori o piloti non manchi in ogni autorità di pilotaggio; autorizzare queste autorità a regolare la concessione di speciali certificati di pilotaggio (« deep sea certifìcates ») ai capitani o secondi di navi (idem, lett. i); e così via. È, però, da notare che nell’esercizio di così vasti poteri, non è lasciata al Board quell’illecita libertà che conduce sovente all’abuso, poiché ogni regolamento da esso fatto dev’ essere sottoposto all’ approvazione del Parlamento, allorquando si tratti di profonde alterazioni arrecate in una delle materie di cui alla parte prima deliaci (i, e), o allorché per-giunga al Board, dentro sei settimane dalla pubblicazione del suo regolamento, una petizione a questo contraria, compilata da persona interessata. Tutti i provvedimenti di cui sopra devon esser presi dal Board of Trade mediante decreti, che la legge chiama « Pilotage Orders » (Idem, art. 7 n. 1 princ.). 78. - Poteri delle autorità locali e delle « Trinity Houses ». — Nell’art. 17 del medesimo Act sono, invece, elencati i poteri affidati alle autorità locali di pilotaggio. Ricordiamo fra essi : quello di « imporre, nella misura desiderata dai piloti, il ver-« samento di una cauzione (il cui ammontare non dovrà mai « sorpassare le 100 sterline) da parte dei piloti, per l’esecu-« zione delle disposizioni del presente Act che limitano la re-« sponsabilità di questi ultimi » (n. 1, lett. a); quello di applicare — con le opportune modifiche, ai fini della buona amministrazione dei piloti e della repressione di ogni violazione delle norme regolamentari — ogni regolamento conforme alla legge, ai capitani e secondi possessori dei sopra ricordati « deep sea certifìcates » (n. 1, lett. o); quello di far contribuire alla cassa di pilotaggio del distretto, i proprietari di navi i cui capitani o secondi posseggono i detti certificati, senza che la contribuzione possa sorpassare quella misura, che il Board of Trade fisserà, dei diritti di pilotaggio che la nave avrebbe dovuto pagare se