14 Questa norma di legge è aspramente criticata da alcuni; da altri in parte giustificata; da altri ancora totalmente difesa. Appartengono ai primi, il Gleirac e I’Emerigon (41). Il Vaccaro Russo (42), schierato fra i secondi, spiega in certo modo l’articolo con la mancanza in quel tempo di piloti pratici « riconosciuti », e con la conseguente necessità d’emanare contro i maliziosi e gli inetti delle sanzioni di grave portata. Fra gli apologisti è il Pardessus (43). Egli difende vivacemente il provvedimento, affermando che l’accusarlo di barbarie è come accusare di barbarie la legislazione vigente in Francia ai suoi tempi. Infatti, se la disposizione dell’art. 25 dei Róles d’Oléron è relativa al solo caso che il pilota abbia dichiarato di rispondere della nave, non si discosta da essa l’art. 40 della legge del 22-8-1790, sancendo contro il pilota costiero, che si è assunto il medesimo impegno, la pena di tre anni di galera s’egli la perde per sua imperizia, e la morte s’egli la perde volontariamente. Aggiunge ancora il Pardessus che i Ròles d' Oléron appartengono ad un’età, in cui la repressione dei delitti con l’aiuto dei tribunali era quasi nulla e che non c’è, quindi, da meravigliarsi del disposto dell’art. 25 se, parecchi secoli dopo, vigendo in pieno, illuminata ed indipendente, la giurisdizione ordinaria, Védit sur Vamirauté del 1584, emanato dall’autorità reale e registrato nei parlamenti, autorizzò all’art. 68 il capitano di una nave mercantile, assistito da sette uomini principali dell’equipaggio (44), a condannare a morte, senza appello, il delinquente colto in flagrante sulla nave. Questa forma di procedimento sarebbe, (41) Traité des assur, cap. 12, sez. II, § 2. (42) V. Russo, loc. cìt. (43) Pardessus, loc.. cit. (44) Negli « Statuta et ordinamento super navibus » dello Zeno, del 1255, troviamo che, pur appartenendo al capitano il comando della nave, la sua autorità è limitata dai poteri del consiglio dei cinque, formato dal padrone, dal nocchiero e da tre mercanti (C. 73 dello statuto [C. 38 dell’ediz. del Pardessus]) e destinato ad agire a maggioranza di voti. Suoi poteri sono: « navigandi, armizandi, colandi, calandi, ponendi velam, rnutandi velam, eligendi temonarios.. salvo eo quod capitano in suo regimine est concessum ». Vedi « Gli statuti marittimi veneziani, fino al 1255 », editi a cura di R. Pedrelli ed A. Sacerdoti, tip. Visentini, 1903, p. 31-32 e « Il diritto marittimo medioevale dell’Adriatico » di G. De Bo-nolis, Firenze, Mariotti, 1921, p. 153-155.