17 14. - Il Consolato del mare. — Il Consolato del mare — collezione delle norme in uso presso tutti i popoli del Mediterraneo, primo tentativo di ridurre organicamente il diritto marittimo e, fin dai primi tempi della sua pubblicazione, divenuto legge comune a tutti i popoli navigatori e commercianti (51), dal Pardessus (52) ritenuto non posteriore al 1400, rivendicato dalla città di Barcellona (53), dallTtalia e dalla Francia — dedica il Cap. CCV al pilota, contro cui conserva la pena capitale per il caso in cui egli si mostri incapace a dirigere la nave secondo gli impegni (54). Questa disposizione, benché trovi il suo originale nell’arti-colo 25 dei Róles d’Oléron, imperfetto e laconico, segna, rispetto a questo, un miglioramento sensibile, poiché è redatto con le modifiche e le esplicazioni che l’esperienza aveva introdotte. La riportiamo, per maggiore chiarezza, spoglia delle frasi superflue : « Il padrone che ha noleggiato una nave per andare in luo-« ghi, non conosciuti da lui nè da persona che sia a bordo, dovrà « ingaggiare un pilota che ne sia istruito. Se questo pilota assiti cura al padrone che non vi è alcun punto della località di de-« stinazione, ch’egli non conosca perfettamente, e s’egli manie tiene bene e con diligenza tutto ciò che ha promesso, il pati drone gli deve dare tutto il salario che avranno convenuto, « senza alcuna contestazione, etl ancora, deve dargli di più, « perchè quest’ultimo ha eseguito la sua promessa. « Ma tutte le convenzioni stipulate fra il padrone ed il piti Iota devono essere trascritte formalmente sul registro della tt nave, affinchè non possa sorgere contestazione fra di loro. tt Se, per avventura, invece, il pilota risulti inetto a manti tenere ciò che ha promesso, il padrone può, se vuole, farlo (51) Così il Pardessus: « Senza dubbio il Consolato è una compilazione fatta senza gusto e senza ordine; ma è impossibile di misconoscere la saggezza di quasi tutte le sue disposizioni, che sono divenute la base delle leggi marittime attuali dell’Europa » (op. cit., II, p. I, Paris 1831). (52) Pardessus, op. cit., II, cap. XII, pag. 24. (53) Cfr. Berlingieri F., op. cit., p. 100. (54) Pardessus, op. cit., II, cap. XII, pagg. 28, 250, 251; vedi G. M. Casaregis,. « Il consolato del mare » U. T. E. T., Torino, 1911, p. 224-225. 2 - CRISAFULLI