341 La Regola D è già stata oggetto d’esame d’un nostro grande Maestro (1049), e nulla ci rimane da aggiungere. Ci basta solo ripetere quanto Egli scriveva: « ...questa regola merita incondi-« zionata approvazione, non essendo davvero conforme a giu-« stizia che colui le cui cose siano state sacrificate per uno scopo « di comune salvezza, non possa promuovere l’azione di conci tribuzione contro chi al sacrifizio debba la salvezza delle cose « sue, col pretesto che il pericolo che ha reso necessario il provee vedimento sia da attribuirsi a colpa di una delle parti inte-« ressate nella spedizione, tanto più che questa parte in colpa « potrebbe trovarsi costituita in condizioni finanziarie tali da « rendere affatto sterile l’azione di responsabilità ». (105°). Quanto, poi, alla responsabilità dell’armatore per le ferite riportate dall’equipaggio della sua nave, si applicheranno, oltre ai relativi articoli del codice di commercio, anche le disposizioni contenute nelle varie leggi vigenti in materia di previdenza (1051). 205. - Clausole esonerative e limitative della responsabilità del capitano in caso di contravvenzione all’art. 504. — Giova qui ripetere quanto altrove dicemmo (1052), e cioè, che il capitano non può preventivamente pattuire, nè nei confronti dell’armatore nè in quelli degli altri interessati nella nave e nel carico, la sua liberazione, in tutto o in parte, dalla responsabilità per i danni derivanti dalla contravvenzione all’art. 504, trattandosi di violazione di una norma d’ordine pubblico e, co- (1049) F. Berliìncierì, Le Regole di York e d’Anversa, 1924, II ed., Genova, 1927, pag. 38, 64, 52, 42, 28. Sono di particolare interesse le soluzioni che l’A. dà a varie questioni circa la conciliazione dei principi contenuti nell’Harter Acl americano del 1893 e nella Convenzione internazionale di Bruxelles sulla polizza di carico, con la regola D di "York e d’Anversa, 1924. Cfr. anche G. Marais, Des règles de la Haye, Paris, 1926, p. 123. (1050) V. sulla questione il diffuso studio di R. Supino, L’elemento della negligenza nell’avaria comune e la regola «D» di York e d’Anversa 1924, Genova, edizione II Diritto Marittimo, 1928, ove è tenuto particolare conto della legislazione e della giurisprudenza anglo-sassone. (1051) V. avanti §§ 227, 257. (1052) V. retro § 195.