207 di pericoli interminabili, e l’art, 107, con la sua formulazione incompleta, lasciava al capitano la possibilità di ripetere l’abuso, già frequentemente praticato, di cedere il comando al secondo ed agli altri ufficiali di bordo, conformemente all’articolo successivo (663). Era, dunque, necessario che il capitano, non solo comandasse personalmente la nave all’ingresso ed all’uscita dei porti, dei seni, dei canali e dei fiumi (art. 504, I comma): luoghi tutti ove i pericoli sono spesso assai gravi; non solo nelle suddette località, in passaggi di canali ed in tutti i casi in cui i pericoli sono maggiori si trovasse in coperta assistito dagli ufficiali di bordo (art. 110, II comma); ma occorreva ancora imporgli l’obbligo di ricorrere all’opera d’un pilota pratico ovunque l’imponenza delle correnti e l’insidia degli scogli e dei fondali minacciassero più che altrove la sicurezza e la vita della nave (articolo 504, II comma). L’uso del pilota è imposto in Italia per il solo porto di Venezia, ma il Governo può dichiararlo obbligatorio nei porti, nelle rade o nei canali nei quali lo riterrà necessario (art. 200 cod. mar. mere.) (664). All’uso del pilota, ovunque esso sia obbligatorio, devono sottostare anche i piroscafi rimorchiatori, allorché conducano un bastimento dentro o fuori di un porto, o gli fanno attraversare un stretto (art. 929 Regol. esec. del cod. per la mar. mere.) (665). Se, dove il pilotaggio è obbligatorio, i proventi non bastino al matenimento del corpo, può essere a questo concesso un annuo assegno a carico del bilancio del Ministero delle Comunicazioni (art. 33 Regol.) (666). Conformemente all’art. 504, (663) Art. 108 c. m. m.: «Mancando per qualsiasi causa il capitano o padrone, il comando della nave apparterrà di diritto al secondo, e in difetto agli altri ufficiali .... ». Cfr. art. 91 del prog. 1931 di cod. mar. Agli art. 107 e 108 c. m. m. corrispondono rispettivamente gli art. 106 e 107 del cod. mar. mere, coloniale. (664) Simile all’art. 200 è l’art. 195 del cod. per la mar. mere, colon., ma alla parola « governo » è sostituita quella « governatore ». Il regolamento d’esecuzione aggiunge all’articolo 542 che. nel decreto del governatore che stabilisce l’esercizio del pilotaggio nei porti e luoghi d'ancoraggio della Tripolitania e Cirenaica, sarà anche indicato se l’uso del pilotaggio sia obbligatorio ed entro quali limiti. Cfr. l’art. 160 del prog. 1931 di cod. mar. V. avanti § 190. (665) Corrisponde all’art. 538 del regol. per l'esec. del cod. mar. mere, colon.