377 dei cantieri navali, i maestri d’ascia e i calafati, il personale addetto alla navigazione locale. Il legislatore ha, in altri termini, seguito il sistema di distinguere la gente di mare in navigante (ld categoria) e locale (2a categoria), e la navigante, a sua volta, in principale (addetti ai servizi di coperta e di macchina) e complementare (servizi ausiliari di bordo). Il pilota pratico non è espressamente considerato, nè in detto articolo, nè negli art. 1 - 21 relativi ai gradi marittimi e destinati a far parte del regolamento d’esecuzione (1157). L’unico articolo che ne parli è il 93, il quale menziona il pilota, nella gerarchia dei componenti l’equipaggio, fra gli ufficiali posti dopo il secondo e prima degli aspiranti. La formola dell’art. 83 del progetto è, pertanto, suscettiva d’interpretazioni difformi, potendo lo studioso versare nel dubbio, se comprendere il pilota nella prima categoria, fra il personale destinato al comando o ai servizi di coperta, ovvero nella seconda, fra il personale addetto alla navigazione locale. Delle due interpretazioni, la seconda ci sembra la più conforme alla natura dei fatti, poiché se il pilota è solo temporaneamente un imbarcato, se naviga effettivamente quasi in vista del porto, se non si allontana dalla propria circoscrizione, è un invertire l’ordine dele cose e contraddire al concetto informatore della legge (1158) il volerlo escludere dal personale addetto alla navigazione locale. 223. - Caratteri ed effetti del regime monopolistico del servizio di pilotaggio. — Dato il suo carattere spiccatamente pubblico, il servizio di pilotaggio è compiuto in regime strettamente monopolistico. Questo principio è comune, come già vedemmo, alla maggior parte delle legislazioni, anche non recenti (Ordin. 1681, lib. IV, tit. 3", art. 6, 7; decreto frane. 12 dicembre 1806, art. 27, 29). Benché il monopolio contribuisca a produrre un reddito sufficiente ad alimentare le corporazioni dei (1157) V. in nota all’art. 88 del prog. surriferito. (1158) Il principio che informa l’art. 83 del progetto è quello stesso, teste ricordato, che infoi ma l’art. 18 del codice vigente in merito alla suddivisione della gente di mare in due categorie: e cioè la considerazione dela diversa attività che l’amministrazione svolge su di esse.