324 dell’osservanza delle norme di ordine pubblico in materia marittima (1006). Il capitano contravventore è colpevole di aver turbata la sicurezza della collettività degli interessi difesi dalla legge, e per questo è punito per il solo fatto della trasgressione, &iane o no derivato un danno alle persone o alle cose. Finché non vi è danno, non v’è delitto civile (1007). Il capitano è punito anche se nell’omissione sia incorso indipendentemente da dolo. Se la pena consiste in un’ammenda, di questa i proprietari e gli armatori sono responsabili verso lo Stato (art. 55 cod. mar. mere.). Va, naturalmente, esente da pena il capitano che dimostri essere la sua omissione dovuta a caso fortuito o forza maggiore (art. 45 cod. pen.). È, infine, da notare che — mentre nel diritto vigente, gli art. 369 e 423 cod. mar. mere, si applicano al capitano che contravviene alle norme sul pilotaggio obbligatorio, in quanto essi si riferiscono genericamente : il primo, ai casi in cui il capitano, per contraviwnzione ai regolamenti e senza che vi concorra alcun dolo, abbia posto in pericolo o fatto perdere la nave, o cagionato alla medesima danni tali, per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche persona; ed il secondo, a tutte le altre contravvenzioni al cod. per la mar. mere, per le quali non sia sancita una pena speciale — il prog. 1931 di cod. mar. ha (1006) Cfr. gli art. 354, 356, 367 ecc. del cod. mar. mere, e gli art. 672, 674, 675, 733 ecc. del prog. 1931 di cod. mar. (1007) De Rugherò, op. cit., II, pag. 495. Sul fondamento di una distinzione fra colpa penale e colpa civile, cfr. Meloni, La colpa civile e la colpa penale, Torino, 1920. Contrai Coguolo, in Scritti di dir. priv., II, p. 127. V. anche Paladini, Fattori della responsabilità civile e penale, Milano, 1917. Scrive il Venzi, Manuale del dir. civ. ìt., l'irenze, 1922, pag. 171, n. 95: « Il delitto penale è il fatto antigiuridico previsto dalla legge penale (art. 1 cod. pen.) a ragione dei suoi effetti perturbanti l’ordine generale della società; il delitto civile è il fatto antigiuridico i cui effetti non interessano che la persona che ne rimane danneggiata. Perciò, mentre per il delitto civile l’elemento del danno effettivamente recato è indispensabile, non è così per il delitto penale, perchè la legge incrimina anche gli atti che costituiscono una minaccia o un pericolo per l’ordine sociale, senza che ne sia derivato un effettivo danno, come avviene, ad esempio, per i delitti tentati e per le contravvenzioni ».