161 1) nei libri II e IV del codice di commercio e regolamento relativo (555), 3 leggi modificatrici del 14 giugno 1925, n. 938, sull’urto di navi, l’assistenza e salvamento in mare (°56) e del 31 dicembre 1928, n. 3055, in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale (Gazz. uff., gennaio 1929, n. 121 i557); 2) nel codice per la marina mercantile e relativo regolamento. Una delle più nette differenze fra i due codici sta nel fatto che, il primo è come la sede propria delle norme che toccano le ragioni e gli interessi privati; il codice per la marina mercantile è, per l’opposto, più da vicino di diritto pubblico (558), giacche precipuamente riguarda i rapporti della gente di mare colla pubblica autorità. Il carattere pubblico di questo codice ci spiega il perchè le norme sul pilota pratico abbian trovato particolarmente in esso la loro sede, piuttosto che nel Codice di Commercio (559). 112. - Il II libro del cod. di comm. — Il secondo libro del Cod. di Comm., diviso in tre parti: della nave, della sua destinazione e degli eventi, tratta nella prima dei piloti agli art. (555) Il Regolamento per l’esecuzione del Codice di commercio, pubblicato con R. Decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, nel Titolo IV (art. 68-76) contiene le « disposizioni riguardanti il commercio marittimo e la navigazione ». Gli articoli 71, 72 furono poi abrogati dal R. D. 17 dicembre 1885 n. 3612, che pubblicò il « Regolamento per l’uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali ». Non mancano, tuttavia, anche nel libro I cod. comm., delle disposizioni relative al commercio marittimo: art. 388, 418, 456. Non sono, invece, d’indole marittima le norme sulla vendita di merci viaggianti per mare, di cui agli art. 62 segg. Contrai Brunetti, Dir. mar. priv. it., Voi. 1, pag. 235. (556) In Gazz. Uff., n. 145 del 1925. Questa legge abroga gli art. 660-665 cod. comm., gli art. 120, 121, 127, 385 cod. mar. mere, e modifica l’art. 923 cod. comm. (557) V. D. legge 5 luglio 1928, n. 1816 {Gazz. Uff. 13 agosto 1928, p. 3824), convertito nell’annotata legge. Questo decreto abroga gli art. 485-488, 673, 675, 677, 678 e 903 del codice di commercio. (558) Tuttavia, norme di diritto pubblico si trovano nel cod. di comm.: articoli 489, 502-504- 517, 518; e norme di carattere privato non mancano nel codice per la marina mercantile: art. 98-100, 125, 126, 127, 135, 136, 238 ecc. (559) Benché il codice di commercio del 1882 rappresenti il risultato di tutto il movimento scientifico e legislativo sviluppatosi attraverso le due forme diverse del processo storico costitutivo svoltosi in Italia ed in Francia dal Medio Evo al 1865, e di quello economico impostosi in Germania per tutto il se- 11- CRISAFTJLLI