41 35. - Regime delle entrate. — Un decreto per ogni circo-scrizione marittima fissa la misura dei diritti di pilotaggio, sulla base della stazza netta della nave (art. 3) (121). Tali mercedi non sono avarie, ma semplici spese a carico della nave (art. 406 cod. comm.) (i22); come tali sono dovute dal capitano in rappresentanza deirarmatore, e la pratica riconosce al pilota non ancora pagato il diritto di opporsi alla partenza della nave senza che ciò possa intendersi come una forma di sequestro (123). Per il decreto del 1806 (art. 48) il pilota poteva rivolgersi al consegnatario della nave comandata da un capitano straniero (124). La legge vigente gliene dà esplicitamente il diritto, tenendo gli agenti ed i consegnatari personalmente responsabili del pagamento delle mercedi all’entrata ed all’uscita e delle indennità supplementari che siano state loro notificate entro 72 ore dopo l’uscita della nave, purché un certificato, debitamente firmato dal capitano e da questi rilasciato all’amministrazione del pilotaggio, faccia fede del servizio effettivamente reso (articolo 8). Ed è ciò che nella pratica quasi sempre si attua (125). (121) Il progetto del governo parlava di stazza lorda, ma fu respinto. (122) V. avanti § § 218-220. (123) V. Ripert, op. cit., I, p. 939, e Trib. Marsiglia 10 - 2 - 1854 (]. Marseille, 1854, 1, 95) e 8 ottobre 1875 (Ree. Nantes, 1877, 1, 389). (124) V. Cassazione, 28 - 3 - 1905 in Rev. int. du dr. mar., XX, p. 829. Ai fini di evitare le lentezze derivanti da un’azione diretta contro l’armatore o dalli: sua chiamata in cali %a. l’ordinanza locale per la Nuova Caledonia del 10 gennaio 1900, art. 7, § 12, dava ai piloti facoltà di agire direttamente e personalmente contro il consegnatario della nave, senza che questi potesse chiamare in garanzia l’armatore. Per la giurisprudenza, vedi la Corte di Appello di Nouméa, 29 agosto 1908 in Rev. int. du dr. mar., 1910, II, p. 796. Sulla possibilità di chiamare direttamente in causa il consegnatario della nave, vedi Trib. Messina, 13 giugno 1904, ibid. XXI, p. 145. (125) Ecco quanto dispone l’art. 22 del decreto 18 aprile 1930, che applica la legge 28 marzo 1928 alla stazione di pilotaggio di Marsiglia (Journ. off. del 20 aprile 1930): a La responsabilità degli agenti e consegnatari di navi per le somme « dovute dalla nave al pilota è quella definita dall’art. 8 della legge 28 marzo 1928. « Nel caso in cui i capitani non hanno nè agenti, nè consegnatari, essi de-« vono pagare questi medesimi diritti anticipatamente o depositarli fra le mani « di una persona della località scelta dal pilota. « Se per forza maggiore, il capitano non può pagare le spese di pilotaggio (i prima della sua partenza, egli è obbligato a fare una dichiarazione per iscritto al « pilota, riconoscendo il suddetto ».