546 due articoli, è da ritenere, inoltre, che l’art. 5 succitato sia rimasto in sospeso solo nei rispetti del pilota obbligatorio (1638). La legislazione internazionale segue, dunque, la prima delle due soluzioni precedentemente da noi accennate, cioè a dire il principio della responsabilità dell’armatore per i fatti del pilota facoltativo o obbligatorio. Il medesimo principio è stato introdotto nelle leggi nazionali di parecchi Stati, ma non di tutti; sicché permane tutt’oggi la distinzione fra legislazioni che accolgono la prima soluzione e legislazioni che accolgono la seconda (irresp. dell’arm. per i fatti del pii. obblig.). Noi diremo qui di esse ordinatamente e brevemente, rimandando per più ampii dettagli a quanto si è già scritto nel 1° libro e nel 2°, e senza ricorrere alla distinzione, da qualche scrittore fatta (1689), fra sistema latino, sistema germanico e sistema inglese : distinzione inesatta, in quanto che, mentre qualche paese latino si accosta al sistema germanico, l’Inghilterra e gli Stati Uniti si accostano al sistema latino. 297. - Legislazioni che seguono la prima soluzione : a) Italia. — Sulla convenzione del 1910 si è modellata la legge nostra del 14 giugno 1925, n. 938 sulla riforma della legislazione marittima in materia di urto di navi (Gazz. Uff. 1925, n. 145). Conseguentemente, ne sono usciti abrogati gli art. 660-665 del cod. di comm. (art. 15). Per quel che c’interessa, i nuovi articoli 663 e 665 del cod. di comm. riproducono, integralmente, rispettivamente gli art. 5 e 13 della citata convenzione; sicché anche da noi è risolta definitivamente per l’affermativa la questione se l’arma- dont la mise en vigueur avait été suspendue en vertu de l’article additionnel de cette convention, deviennent applicables à l’égard des Etats liés par la présente convention ». (1688) Cfr. Miltestein, in Hanseat. Rechts Zeitschr., 1918, p. 55; Schaps, cit., 2a éd., p. 795; Rameixa, Urto di navi...., cit., p. 508 segg., Dir. Mar., 1927. Sulla responsabilità dell’armatore per i fatti del pilota, in riguardo alla legislazione delle convenzioni, cfr. anche: Brunetti A. op. cit., II, p. 115, nota, n. 223, p. 373 e nota, n. 300; F. Berlincieri, Verso l’unificazione..., cit.; idem, Corso, cit-, n. 60, pag. 104. (1689) A. Brunetti, op. cit., II, p. 371 segg., n. 300.