234 sto avrà ricusato di prestare la sua opera » dimostra che l’art. 403 si applica anche quando il rifiuto sia opposto all’autorità marittima, la quale, per i già citati art. 2 e 8 del Regol., ha il diritto d’imporre ai piloti di coadiuvarla per quanto riguarda il servizio tecnico del porto ed il comunicare il posto di ormeggio alla nave in arrivo. Se fosse altrimenti, si dovrebbero applicare le sanzioni disciplinari per la disubbidienza semplice, di cui all’art. 452 c. m. m. Notiamo che, poiché l’assistere le navi è la funzione precipua dei piloti, è logico che la contravvenzione a quest’obbligo sia punita con pene più gravi di quelle che l’art. 17 della legge del 1925 sull’assistenza e l’urto di navi commina contro il capitano o padrone di una nave nazionale il quale, potendo, non avrà prestato soccorso ad una nave pericolante (”59). Non crediamo però che le pene sancite dall’art. 403 ricorrano tutte le volte che il pilota, richiesto, avrà ricusato di prestare la sua opera. Allorché, infatti, il rifiuto non pone in alcun pericolo la nave, trattandosi, ad esempio, di far giungere comunicazione da una nave a terra o viceversa (76()), stimiamo sia sufficiente colpire il pilota colpevole con una semplice sanzione disciplinare, oltre, naturalmente, al risarcimento dei danni derivanti agli interessati dalla mancata comunicazione. Tuttavia, crediamo che vada esente da qualsiasi pena il pilota, sia facoltativo che dall’art. 403 c. m. m., recitando all’art. 698: « Il pilota che non risponde al segnale di chiamata di una nave o si rifiuta di prestare l’opera sua, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con l’inlerdizione dalla professione fino ad un anno. Se la nave cui non fu prestato il servizio, era in imminente pericolo, la pena è raddoppiata. Nel caso che per la rifiutata opera di pilotaggio avvengano lesioni gravi o gravissime, o morte di una o più persone, o il naufragio della nave, il pilota è punito con la reclusione da due a dieci anni e con l’interdizione perpetua dalla professione. Se il fatto deriva da semplice negligenza il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa non inferiore a lire mille ». (759) In tal caso la pena è della multa ed, eventualmente, della sospensione da sei mesi ad un anno. Quest’articolo abroga e sostituisce l’art. 385 cod. per la mar. mere. (760) V. art. 13 Regol.