169 tobre 1920, n. 237) che istituisce la categoria dei sottufficiali di porto; il R. D. 20 dicembre 1923, n. 3235 (Gazz. Uff. 10 marzo 1924, n. 59) che divide il littorale del Regno in Direzioni marittime; il R. D. 27 marzo 1924, n. 518 (Gazz. Uff., n. 99, del 1924) suH’amministrazione centrale della marina mercantile; la legge 14 giugno 1925, n. 938 (Gazz. Uff. del 1925, n. 145), che riforma la legislazione marittima in materia di assistenza, salvamento ed urto di navi; il D. L. 5 giugno 1928, n. 1816 (Gazz. Uff. 13 agosto 1928, n. 3824), convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3055 (Gazz. Uff., gennaio 1929, n. 12), che modifica il codice di commercio in materia di privilegi marittimi e d’ipoteca navale: la legge 31 dicembre 1928, n. 3119 (Gazz. Uff. gennaio 1929, n. 455) sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto, che abroga gli articoli 14, 15, 16 e 126 del Cod. per la mar. mere, ed altre precedenti disposizioni. [L’art. 10 della legge fu abrogato dal R. D. L. 25 marzo 1929 n. 494 (Gazz. Uff. 18 aprile 1929 n. 91)]; il R. D. L. 14 marzo 1929, n. 503, sull’ordinamento del provveditorato al Porto di Venezia (Gazz. Uff., aprile 1929, n. 92). Anche nelle relazioni fra gli Stati il pilotaggio ha la sua disciplina; ricordiamo, in proposito, la seguente legislazione internazionale : a) il Regolamento per evitare gli urti fra navi, promulgato in Italia con R. D. 13 dicembre 1896, n. 677 ed andato in vigore il 1° luglio 1897; b) le due convenzioni di Bruxelles del 23 settembre 1910 sull’unificazione di alcune regole in materia d’urto di navi ed assistenza in mare, ratificate nel giugno 1913; c) la convenzione di Ginevra del 1923 sullo statuto dei porti marittimi; d) le quattro convenzioni di Bruxelles: sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, del 25 agosto 1924, sulla polizza di carico, stessa data, sui privilegi navali, del 10 aprile 1926 e sull’immunità delle navi di Stato, dello stesso anno, tutte rese esecutive con R. D. L. 6 gennaio 1928, n. 1958 (Gazz. Uff. 26 settembre, n. 224), convertito nella legge 19 luglio 1929, n. 1638; e) le due convenzioni di Ginevra sul rimpatrio della gente di mare, del 23 giugno 1296 e sul contratto di arruolamento, del 24 giugno 1926, approvate e rese esecutive con legge 14 gennaio 1929,