9 negli usi dei popoli barbari e dei civili, costretti a provvedere da sè alle prime necessità della navigazione, al di fuori di ogni ingerenza da parte di governi e di legislatori. In seguito, il diritto, riassumendo l’opera consuetudinaria e scientifica, se ne impadronì, elaborandola ed evolvendola (17). È fuor di dubbio che l’uomo, ingegnoso e versatile, posto di fronte alle insidie del mare, dovette, ben per tempo, volgersi ad evitarne o almeno ridurne i pericoli; tanto più che i naviganti d’ allora non s’ avventuravano al largo, ma seguivano le coste (18) nè conoscevano porti che non fossero in rade aperte o negli estuari dei fiumi, nei quali, se valida era la difesa contro le incursioni nemiche, non altrettanto può dirsi lo fosse contro gli elementi in rivolta. Data la natura delle loro coste frastagliate e difficili, gli antichi Cinesi non dovettero essere privi di piloti. Che, infine, sulle coste degli Indi si esercitasse un vero pilotaggio, ci è chiaramente attestato da Arriano nel Periplo del mare Eritreo (19). 7. - La legge Rodia e il Digesto. — Del diritto di Rodi (20), che tenne il primato nelle legislazioni marittime, si può avere una sufficiente nozione per quel tanto che i romani accettarono e che forma il contenuto del titolo 2, XIV, del Digesto, De lege Rhodia de jactu, nel cui commento dice, appunto, il Voet : « Sta pure a carico del capitano il non aver adoperato i pratici dei bassifondi nei luoghi dove è costume adoperarli ». Che nei porti dell’antica Grecia e dell’antica Roma esistes- (17) « A differenza di tutte le altre leggi, quelle sulle cose del mare non furono opera di scienziati, di filosofi o di giurisperiti; esse non riconoscono altro inventore e legislatore che il popolo... ». (Mancini, Prolusione al corso di diritto pubblico marittimo, nella Università di Torino, 1852). (18) Cfr. G. De Barros, De Asia, deca I, 5, in Le navigazioni atlantiche di Alvise da Cà Da Mosto, a cura di Rinaldo Caddeo, Ed. Alpes, Milano, 1928, p. 73. (19) ’Aggtàvov TieginXog z^g 1 Eoa)oag Qalaomjg, documento che rimonta verso l’anno 80 dell’era volgare. V. Pardessus, Coll, de lois ant. au siécle XVIII, III, p. 131. (20) Da alcuni attribuito al 400, da altri al 900 a C. Il p. Fournier (Traité d’hydrographie, lib. V, cap. 4°) suppone che rimonti al 60° anno dopo il regno di Salomone.