551 Ma se la soluzione accolta dall3 dottrina e dai tribunali italiani è esattissima, è, d’altro canto, criticabilissima la via da essi seguita per giungervi. Essi, infatti, ritengono, e non a torto, che il capitano non abbandoni mai il comando della nave al pilota, traendone erroneamente come conseguenza la situazione di questo quale preposto dell’armatore e membro dell’equipaggio (173°). Dimostrammo in precedenza, e, crediamo, sufficientemente, che il pilota non fa parte dell’equipaggio della nave da lui pilotata, e che se il pilota facoltativo può e deve ritenersi un preposto dell’armatore, ciò non può, viceversa, sostenersi per quello obbligatorio, dei cui fatti l’armatore risponde solo in base al principio dell’ei pericula cui sunt commoda (utili-litas, rischio industriale). E dicemmo ancora che questo principio è applicabile al pilotaggio, pur essendo questo una locazione d’opera e non di opere, per lo stesso motivo per cui la responsabilità dell’armatore non viene meno pur essendo il pilota facoltativo escluso dall’equipaggio, cioè a dire per la posizione subordinata di diritto che sulla nave ha il pilota di fronte al capitano. Come, infatti, questa subordinazione, giuridica se non di fatto, riduce il pilota facoltativo alla condizione di preposto dell’armatore perchè sottoposto alla direzione del capitano, così la stessa subordinazione, sottoponendo il pilota obblig. alla medesima direzione, fa sì che questo, pnr non divenendo un preposto deH’armatore perchè nominato dal capitano come comandante della nave e non come rappresentante legale dell’armatore, e pur essendo un conduttore d’opera, giunge ad impegnare coi suoi fatti, appunto perchè conduttore d’opera non autonomo, ed in base al principio dell’ei pericula cui sunt commoda, non solo la responsabilità dell’imprenditore (artico- lo 1644 cod. civ.) (Corporazione dei piloti), ma ancora quella del committente (armatore), come se si trattasse di un semplice prestatore di opere (1731). I diritti dei terzi danneggiati s^no garantiti mercè privi-legio sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è nato il (1730) V. retro, § § 234, 253, 254, 255. (1731) V. retro, § § 233 segg.