195 m. m.) (629). Per la restituzione di questa, il corpo ha, naturalmente, salva contro il colpevole l’azione recursoria (63°). L’obbligo che ogni corpo di piloti ha di prestare cauzione, è sancito dal codice per la mar. mere, all’art. 198 (631), il quale per la determinazione della somma rimanda al regolamento (632). Questo (art. 16) rinvia, a sua volta, ai regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale, sia per l’ammontare della cauzione, che per il versamento, la reintegrazione (633) ed il rimborso di essa ai piloti che cessino dal servizio. Soltanto all’art. 29 esso si limita a dire che, qualunque sia il motivo del licenziamento, il pilota cancellato dal registro avrà sempre diritto alla restituzione della cauzione versata, a meno che non vi ostino motivi di responsabilità civile. 133. - Cessazione dei piloti dal servizio. — I piloti cessano dal servizio : anzitutto, per gravi mancanze o per provata (629) Una disposizione analoga è contenuta nell’art. 557 del regol. esec. cod. m. m. coloniale. V. avanti §§ 318-321. Cfr. Art. 162, II comma, prog. 1931 di cod. mar. (630) V. avanti § 340 (631) Art. 162, I comma, progetto 1931 di cod. mar.: «Il corpo dei piloti deve prestare cauzione.... ». Il medesimo progetto, all’art. 166, lett. c, rimanda al regolamento per la determinazione della misura della cauzione. V. retro § 122, in nota. (632) L’obbligo del corpo di prestare cauzione e di rispondere nei limiti di essa è anche sancito dall’art. 194 del codice per la marina mercantile della Tri-politania e Cirenaica. Il relativo regolamento d’esecuzione recita all’art. 553: « Nell’approvare lo statuto del corpo il Governatore può disporre che delle mercedi dovute al corpo dei piloti una parte sia riservata per costituire la cauzione. L’ammontare di questa è fissato dal governatore». Ed all’art. 554: « ...il governa-• tore può anticipare, nella misura che crede opportuna, le somme occorrenti per la costituzione della cauzione, salvo a disporre la trattenuta delle mercedi dovute ai piloti nella proporzione che stimerà necessaria, fino alla restituzione delle somme anticipate ». (633) L’art. 32 del regolamento 1914 diceva esplicitamente: « Il corpo dei piloti sarà obbligato a ripristinare o reintegrare, nel termine che sarà stabilito dall’autorità marittima, la cauzione già costituita a mente dell’art. 198 del cod. per la mar. mere., qualora la cauzione stessa venisse, per qualsiasi causa, a mancare o ad essere diminuita di valore ».