373 gli art. 642 e 643 (1137), in contrapposizione al carattere di or-ilinarietà che contrassegna le semplici spese di navigazione in conformità all’art. 642, 3° comma; il secondo consistente nel-l’afferrare lo spirito e la ratio che presiedono alla formula del-l’art. 643 n. 10. Quanto al primo punto, ci insegna il Berlingieri (1138) che le spese non sono mai per sè stesse nè ordinarie, nè straordinarie, ma le line e le altre a seconda delle cause da cui sono prodotte, ovvero, per adoperare l’incisiva frase del Cosack (1139), secondo la maniera di vedere il traffico per mare. « Spese straordinarie », scrive il Berlingieri (1140), « sono quelle, nel conci cetto del legislatore (art. 642), che escono fuori delle previ-« sioni che normalmente si possono fare prima del viaggio. « Così, saranno semplici spese a carico, salvo patto contrario, « della nave, quelle incontrate per entrare in un porto designato « dal contratto di noleggio, e assumeranno per converso il ca-« rattere di avaria, se l’entrata nel porto sia stata resa necessaria da una tempesta o da una vena d’acqua ». In base a questi concetti, condivisi peraltro da valorosi scrittori, fra i quali ricordiamo l’Heck (1141), il Cosack (1142), il Brunetti (1143) ed il Danjon (1144), dobbiamo riconoscere, senza esitare, che le spese straordinarie di pilotaggio in un porto di scalo ordi- (1137) Anche la regola A di York ed Anversa, 1924 esige una spesa straordinaria per esservi avaria comune. (1138) F. Berlingieri, Delle avarie.... cit., pag. 5. (1139) Cosack. op. cit., Ili, pag. 439, n. 143. (1110) F. Berlingieri. loc. cit. (1141) Heck, Das Recht der grossen Haverei, p. 130, Berlin, 1889. (1142) Cosack, op. cit., II, pag. 391. § 93, il quale dice che le spese straordinarie fatte daH’arniatore per i bisogni del trasporto, per esempio spese di pilotaggio, non devono essere rimborsate, anche se l’armatore non era tenuto a prendere le misure che hanno dato origine a queste spese (art. 621 cod. comm.). (1143) Brunetti, mon. cit., pag. 219: «Anche le spese, sia ordinarie che straordinarie, inerenti alla navigazione, che per regola sono a carico del noleggiante (salvo patto in contrario) non si possono considerare come straordinarie agli effetti dell’avaria comune; cosi i diritti di pilotaggio...». (1144) Danjon, op. cit., Ili, pp. 659-660, ove scrive che, avendo lo scalo luogo in virtù di una clausola espressa o tacita del contratto di noleggio, le spese sostenute sono spese ordinarie di navigazione che hanno dovuto essere prevedute dalle parti e che non costituiscono delle avarie, nè comuni, nè particolari (art. 406 cod. oomm.j.