247 anche quando la somma su cui vi è controversia sorpassi le lire cinquemila. Nonostante la chiara lettera della legge, già contenuta per intero nel secondo comma dell’art. 29 del regol. del 1914, non è mancata una giurisprudenza propensa a ricondurre anche questa materia, nelle attribuzioni dei tribunali comuni (813): indirizzo, tanto inesatto quanto ingiustificato, e fortunatamente senza seguito. I conflitti che avessero a sorgere fra l’autorità marittima e quella giudiziaria sono deferiti alla cognizione della Corte d’Appello nella cui giurisdizione si trova l’autorità giudiziaria (art. 9 legge 1928) (814). Abbiamo così posto fine al primo libro, relativo alla parte generale. In esso si è fatto cenno, come il lettore avrà notato, a molteplici questioni meritevoli di più approfondito esame. Questo è, appunto, il compito del secondo libro, riservato alla parte speciale, ed in cui terremo anche conto della legislazione estera e delle convenzioni internazionali, tanto importanti in materia marittima. (813) Cfr. nota a sentenza Appello Rouen 18 dicembre 1920, Dir. mar., 1923, pagg. 316, 317. (814) Il prog. 1931 di cod. mar. (art. 612, I comma), sottopone, invece, tali conflitti alla decisione della Corte di Cassazione.