455 pero di bisogni incalzanti, racchiudono nel loro seno, come espressioni della vita stessa, elementi eterogenei e contradditori (1420); il secondo, che tutti gli enti morali, appunto perchè esplicanti attività dirette a soddisfazione di interessi collettivi, e come tali riconosciuti, vivono in ultima analisi sotto un regime di diritto pubblico (1421). Queste considerazioni, tuttavia, non ci vietano di riconoscere che la più importante partizione delle persone giuridiche è quella fra enti privati ed enti pubblici, posto che essa è presupposta dalla legge stessa( art. 2, 425, 832, 2095 cod. civ.), la quale, però, non esprime alcun criterio di distinzione (1422). Non per ciò mancano i criteri distintivi, essendovi in materia gran messe di teorie (1423). Ed è precisamente passando queste in rassegna, che noi vedremo come quasi tutti i requisiti, che ognuna di esse ritiene idonei a configurare l’ente pubblico, si attaglino perfettamente ai caratteri tipici della Corporazione dei piloti (1424). Va, in primo luogo, ricordata la teoria dell’origine, sostenuta da Crome (1425), Cammeo (1426), Ennecerus (1427), Jèze (1420) In tal senso, Saleilles, De la personnalité juridique, 2a ed., Paris, 1922, pag. 213. (1421) Cammeo, Gli impiegati degli enti pubblici e le norme sull’impiego privato, in Giur. hai., 1927, III, pag. 1 segg. ; Forti, Sui caratteri distintivi delle persone giuridiche pubbliche, in Corte di Cassazione, 1925, p. 322 segg.; Cassazione Roma, 11 febbraio 1921, Giur. ital., I, p. 143 segg. (1422) Cfr. De Rucciero, cit., I, p. 433. 434. (1423) V. Ferrara, La classificazione delle persone giuridiche, in Riv. di dir. pubb., 1912, I, p. 345; Forti, loc. cit.; Rankixetti, Concetto delle persone giuridiche pubbliche arnmin., in Riv. di dir. pubb., 1916, I, p. 337 segg.; Gino Vitta, Le persone giuridiche pubbliche in Francia ed in Italia. Pubblicazioni dalla Facoltà di giurisprudenza della R. Univ. di Modena, n. 32, 1928. (1424) Tali teorie, non solo non si elidon fra loro, ma si completano. È perciò che noi vediamo uno stesso autore sostenerne più di una. (1425) Crome, System des C. R., I, p. 232. (1426) Cammeo, Commentario alle leggi sulla giustizia amm., p. 650 segg. (1427) Ennecerus, Lehrb. des biirg. Rechts, I, p. 233.