272 essendo questi, dal punto di vista fisico, dei contratti fra assenti. A tal fine, anzitutto, osserviamo che detto articolo ha per scopo, come si evince dal suo contenuto, di determinare il momento perfezionativo del contratto. Or è evidente che, agli effetti pratici, tale questione ha grande importanza solo quando la dichiarazione di una parte non giunga all’altra parte nello stesso momento in cui è emessa, ma dopo un certo tempo; vale a dire: quando fra il momento d’emissione dell’accettazione e quel- lo in cui giunge a cognizione del proponente vi è un intervallo di tempo fisicamente valutabile. E poiché quest’intervallo si verifica, di solito, nei contratti fra persone lontane, è a questi soltanto che l’art. 36 espressamente si riferisce (869)» Tuttavia — così come è possibile che questa norma governi eccezionalmente anche i rapporti fra presenti, quando per es. le parti trattano per iscritto (il caso del sordomuto) o quando un improvviso malore impedisce che la dichiarazione di volontà fatta da una parte pervenga all’altra parte (87°) — è naturale e logico che l’art. 36 non possa praticamente applicarsi ai contratti fra assenti, quando la lontananza non escluda la simultaneità dell’emissione e della percezione. È questo, appunto, il caso del contratto per telefono, posto in essere senza il concorso di commessi o di ufficiali telefonici. Con perspicace senso pratico, scriveva in proposito il Bolaffio (871) che il problema, se il contratto per telefono debba ritenersi fra presenti o fra assenti, deve essere risolto tenendo presente la sua pratica utilità, ai fini di determinare : a) il momento in cui i consensi si uniscono perfezionando il contratto; b) la legge regolatrice e la competenza territoriale; c) gli effetti della dichiarazione di volontà erroneamente trasmessa in seguito ad alterazioni subite attraverso il mezzo meccanico trasmettitore. Ed opinava : ad a) il contratto è fra presenti, perchè la voce dell’accettante, posto ad un capo del filo del telefono, arriva al proponente, posto all’altro capo, nel medesimo istante in (869) Art. 36, 1° comma. (870) Questa eccezionale applicazione dell’art. 36 è ammessa dal Rocco A., op. cit., pag. 371 e segg. (871) Rolaffio, L’art. 36 c. comm. ed i contratti per telefono (Arch. giur., XXIX, 1882, pag. 505 segg.).