265 decisione, il capitano ha subito l’influenza della minaccia d’un male effettivo, per sfuggire il quale ha dovuto andare incontro, non già ad un male minore, ma ad un atto a lui personalmente innocuo. La sua volontà sembrerebbe allora viziata per metà, se non si pensasse che la minaccia non gli viene già dall’altro contra-ente, cioè dal pilota, ma direttamente dalla legge (854). Il rapporto fra capitano e pilota obbligatorio ha, dunque, questo di caratteristico : che il primo contratta col secondo per evitare un danno da questo non minacciato, ed il secondo contratta col primo per ricevere il compenso da un terzo. Tutto ciò esclude che la volontà del capitano possa dirsi viziata da violenza. Non è neanche possibile parlare di illiceità per avere il pilota tratto profitto dallo stato di pericolo o di necessità in cui trovavasi il capitano, per estorcerne il consenso, poiché a provocare il timore di quest’ultimo non è intervenuto un fatto umano estraneo, come la guerra, o un pericolo naturale, come il naufragio, ma è intervenuta la legge stessa. Quest’intervento non deve però far credere che si tratti di obbligazione ex lege, in quanto che è causa generatrice di questa non un fatto determinatamente voluto, ma un fatto dal quale, in forza del diritto obiettivo, sorge senz’altro un rapporto obbligatorio (855). La verità è, che l’art. 504 contiene una norma d’ordine pubblico, perchè emanata ai fini di garantire la sicurezza della navigazione. Questo suo carattere di necessità vieta ai privati di derogarvi, ma la sua natura non è diversa da quella di tutte le altre norme strettamente private, poiché sia in queste che nella prima l’obbligatorietà scaturisce dall’ordine giuridico in forza del quale la volontà dei singoli è assoggettata al potere sovrano; solo che, nelle norme d’ordine pubblico questo carattere d’obbligatorietà è ancora più vigoroso e completo, perchè non permette deroga alcuna. D’altro canto, a parte il principio professato in materia di filosofia del diritto, che ogni norma giu- (854) Ritenere annullabili per difetto di volontà tutti gli atti imposti dalla legge, significherebbe negare efficacia alle obbligazioni legali, la cui validità è pienamente riconosciuta dall’art. 1097 del cod. civ. (855) Cfr. De Ruggiero, cit., I, p. 92.