209 cui, qualora una nave entri in un porto, dove l’uso del pilota è obbligatorio, senza richiederne l’assistenza, il capitano è tenuto a pagare l’intera mercede di pilotaggio, senza pregiudizio delle penalità che possono essergli applicate in base all’art. 107 del codice, e salvo le altre responsabilità nelle quali eventualmente sia incorso. Le mercedi dei piloti — al di fuori dell’eccezione contenuta nel riportato art. 33 del Regol., che ammette un annuo assegno a carico del bilancio del Ministero delle Comunicazioni, ed, in ogni caso, limitata ai luoghi ove il pilotaggio è d’ob-bligo ed i proventi relativi non bastino al mantenimento del Corpo — non derivano da speciali assegni, stipendi od emolumenti, ma da ciò che, in base alle tariffe stabilite con decreto reale (art. 195 cod. mar. mere.) (668). paga ogni singola nave pilotata. Le tariffe hanno per base il tonnellaggio o l’immersione dei bastimenti (art. 20 Regol. pii. 31 maggio 1895) e formano oggetto dei regolamenti speciali a ciascun porto, da stabilirsi con decreto reale (art. 16 Regol., art. 204 cod. mar. mere.) (669). È fatta eccezione per le tariffe delle mercedi da corrispondersi ai pratici locali autorizzati, di cui all’ultimo comma (668) Per gli art. 191 del cod. mar. mere, colon, e 542 del regol. relativo, le mercedi dei piloti devono fissarsi con tariffe da stabilirsi con decreto del Governatore. (669) Perchè si abbia un chiaro concetto di ciò che è una tariffa di pilotaggio, riportiamo qui quella vigente a Messina fino a tutto il 1925: Dal SUD: : la tariffa, IJa tariffa : a NORD da tonn. 1 a 100 Lit. 20 --- come contro, Lit. 25.--- 0 » 101 » 200 » 30.--- » » » 35.--- » » 201 » 300 » 35.--- » » » 45.--- » » 301 » 400 » 40.--- » » » 60.--- » » 401 » 500 » 45.--- » » » 75.--- oltre le 500 tonn. cent 3 a tonn. con cent. 5 per tonn. un massimo di Lit. 150.— (aumento 150 %) A Venezia la tariffa è diversa secondo che si tratti di zona ove il pilotaggio è facoltativo o obbligatorio. Per gli art. 25 del Regol. 1895 e 26 del Regol. 1914, la tassa di pilotaggio all’uscita era metà di quella all’entrata purché questa fosse stata effettuata con l’aiuto dei piloti. Secondo il progetto 1931 di cod. mar. (art. 164), « il compenso dovuto ai piloti è stabilito con tariffa da approvarsi con decreto ministeriale ». 14 - CRISAFULLI