220 di cui allo stesso n. I dell’art. 4 (701). Parimenti, anche nell’ipotesi contemplata nell’art. 10 del Regol., secondo il quale, sia o no il pilotaggio obbligatorio, il capitano è sempre tenuto al pagamento dell’intera mercede quando, avendo chiamato il pilota, non se ne sia servito o non abbia potuto servirsene, o abbia permesso che si facessero i segnali convenzionali, pur non avendo avuto l’intenzione di chiamarlo, crediamo che la mercede in tali casi dovuta goda del medesimo privilegio, pur trattandosi d’indennità e non di salari, come dimostra con evidenza il fatto del trovarci dinanzi ad un recesso unilaterale (del capitano) da un contratto di pilotaggio debitamente stipulato, quantunque, a sanare il pregiudizio arrecato, la lesrge non si limiti ad imporre un semplice rifacimento parziale — come, ad esempio, nei casi dell’art. 529 cod. comm. a prò degli arruolati in seguito a rottura del viaggio prima della partenza — ma obblighi addirittura ad un risarcimento integrale, come nel caso dell’art. 1641 cod. civ. (705). 146. - Privilegi e mercedi dei pratici locali. — Il privilegio assiste, dunque, tutte le spese di pilotaggio, siano i piloti obbligatori o facoltativi, effettivi o aspiranti, e si estende alle mercedi dei marittimi riconosciuti atti al servizio di pilotaggio ed, in forza dell’art. 27 del Regol., assunti in servizio provvisorio in caso di scioglimento del corpo e di nomina di un commissario straordinario. Riteniamo, però, che esista un’eccezione d’indole subiettiva per i pratici locali autorizzati, ai quali il II comma dell’art. 197 cod. mar. mere, riconosce la facoltà di prestarsi a guidare (704) Sono privilegiati: « ... i diritti di ancoraggio, li faro o di porto e le altre tasse ed imposte pubbliche della stessa specie, le spese di pilotaggio, ecc.....». (705) Art 1641 cod. civ.: « Il committente può sciogliere a suo arbitrio l’accordo dell’appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne l’imprenditore di tutte le spese, dà tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa ». Com’è noto, il recesso unilaterale è un negozio giuridico ammesso dalla legge nel deposito (art. 1860 cod. civ.), nel mandato (art. 1757 cod. civ.), nella società (art. 1729 n. 5 e 1733 cod. civ.), nel contrailo di appalto (art. 1641 cit.}. Cfr. A. Rocco, Principi di dir. comm., I, Torino, 1928, p. 361, 362.