104 maggio e 30 giugno 1881, regolarono il pilotaggio, il pagamento dei diritti relativi, ed i diritti e doveri reciproci dei capitani e dei piloti, finché non fu emanato il decreto del 1 giugno 3922, che è ancora in vigore con alcune ulteriori modifiche (390). Anche in Finlandia vige il sistema della responsabilità personale dell’armatore conformemente agli art. 17 e 156 (391) del cod. (392). Per l’art. 43 il capitano è tenuto a ricorrere ai servizi del pilota per attraversare i passi difficili. In particolare, l’art. 1 del citato decreto 1° giugno 1922 fa obbligo di prendere a bordo un pilota dello Sialo (393) a tutte le navi mercantili (394), di qualsiasi grandezza e capacità, nonché alle navi da guerra straniere, le quali navighino nelle acque finlandesi (395). Sono esentati dall’obbligo gli yachts privati e le navi h servizio del Governo. Altre eccezioni «ono fatte, esclusivamente per le navi finlandesi, dall’arl. 2 del detto decreto, il quale sottrae all’obbli-go di usare il pilota : a) le navi in viaggio dentro i confini del Regno; b) le navi non superiori alle 25 tonnellate nette di registro, in partenza per l’estero e con carico d? legname, pesci, cereali, manufatti, prodotti dell’arte domestica finlandese, ovvero in arrivo dall’estero dopo aver fatto scalo all’ufficio doganale o al controllo doganale; c) le navi non comprese nella voce b) in partenza per l’estero, ma solo per il viaggio fino all’ultimo ufficio o controllo doganale prima di arrivare al mare aperto, e le navi in arrivo dall’estero dopo aver fatto scalo all’ufficio o controllo doganale; d) le navi rompighiaccio. (390) V. Betankande med fórslag till ......, cit., pag. 46, 47. (391^ Dispone quest’articolo che, quando la nave che urta è sotto la condotta del pilota, la sua responsabilità è stabilita dalle leggi speciali. (392) La legge marittima, modellata sul 5° libro del cod. comm. germanico, e del 9 giugno 1873 (art. 1-246), modificata dall’ordinanza del 3 dicembre 1895 e dalla legge 3 dicembre 1918. Le norme penali e disciplinari sono nella legge 8 marzo 1924 sulla gente di mare. (393) In certi porti si possono, però, usare, anziché ì piloti dello Stato, dei piloti incaricati dall’amministrazione del porto stesso. (394) Il decreto del 17 aprile 1924 per le navi mercantili, determina quali devono ritenersi tali, distinguendole in: navi merci e navi passeggeri. (395) Per ottenere l’esenzione non è necessario eseguire la dichiarazione doganale, ma solo aver fatto scalo all’ufficio doganale.