577 sati dall’urto alla sua nave. È essenziale allora, in primo luogo, che nessuna colpa siasi riscontrata a carico del capitano e dell’equipaggio, perchè, altrimenti, ogni pretesa di risarcimento verrebbe stroncata dal noto aforisma « qui ex culpa sua damnum sentii, non intelligitur damnum sentire » : principio non opponibile al fatto del pilota obblig., essendo esso parificato ad un caso di forza maggiore. È essenziale, in secondo luogo, che la nave danneggiarne abbia concorso con la sua colpa alla determinazione dell’urto (1829). Su quest’ultimo punto il Tribunale dellTmpero ebbe però a pronunciarsi sfavorevolmente, negando all’armatore della nave danneggiata il diritto di essere indennizzato dalla nave danneggiarne in un caso in cui la colpa dell’equipaggio di questa non sarebbe da sola bastata al prodursi dell’urto, come non sarebbe stata sufficiente unicamente la colpa del pilota obblig. della prima nave (1830): in altri termini, causa unica determinante la collisione era stato il concorso delle due colpe. Senon-chè, il Tribunale, erroneamente, non ha avvertito che, nella specie presentataglisi, il nesso causale, presupposto dall’art. 736 del cod. germanico (1831), fra il danno e la colpa dell’equipaggio della nave danneggiante, non può venire meno per il fatto che al verificarsi dell’urto abbia contribuito un evento di forza maggiore costituito della colpa concorrente del pilota obbligatorio della nave danneggiata, perchè, se ciò fosse, si dovrebbe negare ugualmente l’esistenza di un nesso causale fra il danno, prodotto dalla collisione al cui prodursi ha parzialmente contribuito il fatto colposo del pilota obblig. della nave danneggiante, e la colpa concorrente dell’equipaggio di questa, con la conseguenza di esonerare, anche in questo caso, l’ar- (1829) Lewis, op. cit., II, p. 481 segg.; Beaxjchet, loc. cit. (1830) Trib. Impero, Entsch. Ziv., § VII, p. 25 segg., citato in Lewis, l. c. (1831) In materia di nesso causale, vedi, per il dir. it., l’art. 1229 cod. civ. e la giurisprudenza: Cassaz. civ. 4 luglio 1928, Foro ital., I, 1040; idem, 30 giugno 1928, Corte di Cassaz., 837; idem, 10-11-1928 (sentenza n. 4023, inedita); idem, 8-11-1928 (sentenza n. 3987, inedita). >> 37 - CRISAFTJLLI