96 Sezione II. - Legislazione scandinava. (368). 71. - Svezia. — Col 1" gennaio 1892 entrò in vigore la leg-le marittima del 12 giugno 1891 (art. 1-332) successivamente modificata (369) ed il 1° maggio 1923 fu emanata la legge sui reati marittimi e le infrazioni disciplinari. Il 15 febbraio 1883 fu emanata un’ordinanza reale sul pilotaggio (37°), dal cui art. 15, come dall’art. 8 del codice scandinavo, si deduce la responsabilità dell’armatore per i danni cagionati dal pilota facoltativo. Ma per lo stesso articolo 8 questa re- II capitano che abbandona al suo pilota la direzione della nave fa ciò sotto la propria responsabilità. I piloti che, per incapacità o cattiva volontà, hanno causato l’abbordaggio, un incaglio o un naufragio sono destituiti, senza pregiudizio dell’azione civile che gli aventi diritto possono esercitare contro di loro avanti i tribunali competenti. Se i fatti che hanno portato al sinistro sono di natura penale i piloti sono consegnati all’autorità competente per essere giudicati conformemente alle leggi ». Come il Danubio, anche il Reno, l’Elba, l’Oder ed il Niemen, sono posti sotto l’amministrazione di commissioni internazionali con la partecipazione di Stati non rivieraschi, conformemente al trattato di Versailles che regola diretta-niente il regime internazionale dei 5 fiumi. (368) Le leggi marittime dei tre Stati Scandinavi: Svezia, Danimarca e Norvegia, a cui si è unita la Finlandia, sono pressoché uniformi (Sulle divergenze tra le tre leggi, v. Afzelius, nella « Nordiske Tidskrift for Retsvidenskab », voi. 6’ (1893), p. 462 e 1), essendo il prodotto dei lavori di una commissione unica. Il cod. mar. scandinavo, sensibilmente modellato sul cod. mar. finlandese del 1873 e sul libro V del cod. comm. germanico, è stalo introdotto in Isvezia con la legge 12 giugno 1891, in Danimarca con legge 1 aprile 1892 ed in Norvegia con legge 20 luglio 1893. Sono già a buon punto i lavori per la loro riforma ed è già pronto il progetto di legge uniforme sulla polizza di carico. I quattro paesi scandinavi sono fra gli Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione di Bruxelles sull’ urto e 1’ assistenza in mare. La Svezia, pur avendo introdotti nella legislazione nazionale i principi sanciti nelle due convenzioni sulla limita* zione della responsabilità dei proprietari di navi e sul credito navale, attende per mettere tali disposizioni in vigore, l'accordo degli altri Stati. (369) Leggi del 10 maggio 1901 sull’ipoteca navale, del 20 giugno 1905, del 27 aprile 1906. (370) È in ¡studio nu nuovo regolamento di pilotaggio. Vedi Betiinkande med fórslag-till lotsfórordning samt andra jorfattningar och fòreskrifler ri» onde lot-sverket ■ Avgivet av ars. 1928 lotsfòrfattningssakkunniga den 31 Januari 1930 (Sta-tens Offentliga Utredningar 1930: 7, Handelsde/jartemente!) - Stockliolm 1930.