179 essere ammessi piloti o capi piloti (587) sono determinate dal regolamento (588), e precisamente dagli articoli 7 - 21 (589). È in forza di questi articoli che, per appartenere ad un corpo di piloti pratici, i candidati devono dar prova d’idoneità, mediante esame di concorso al quale potranno essere ammessi solo coloro i quali: siano iscritti fra la gente di mare di prima categoria (590); raggiungano i 28 anni e non oltrepassino i 40 (591); abbiano compiuto, esclusivamente su navi nazionali, sei (587) In effetto, il regolamento non considera soltanto le condizioni per essere ammessi piloti e capi piloti, ma anche quelle per essere aspiranti e sotto-capi piloti. Se l’art. 193 cod. mar. mere, non ne parla, gli è perchè i due regolamenti sui piloti del 1873 e del 1879, l’uno precedente, l’altro coevo alla promulgazione del cod. mar. mere., non li considerarono affatto. (588) Ripetiamo ancora una volta che con la dizione « regolamento », senz’altra aggiunta, intendiamo sempre riferirci al regolamento generale sui piloti del Regno del 29 aprile 1926. Il I comma dell’art. 166 del progetto 1931 di cod. mar., che sostituisce l’art. 193 capov. del cod. mar. mere., stabilisce, più specialmente: « Col regolamento sono stabilite: a) le norme per il reclutamento dei piloti e per la scelta dei capi e sottocapi; b) le norme per gli ordinamenti dei corpi dei piloti, la misura delle cauzioni da essi dovute, e i criteri per la ripartizione degli utili; c) le norme per il servizio di pilotaggio, anche in rapporto con quello di ormeggio ». (589) Per il cod. per la mar. mere, per la Tripol. e la Ciren-, nessuno può essere nominato pilota se non sia cittadino o suddito italiano (art. 189). Tuttavia, i cittadini o sudditi italiani e gli stranieri residenti in Colonia da 5 anni almeno, i quali abbiano avuto l’autorizzazione di esercitare le funzioni di pilota, possono essere abilitati all’ulteriore esercizio, sempre quando l’autorità marittima riconosca tuttora sussistere le loro qualità tecniche e morali, e siano iscritti o chieg-gano di essere iscritti fra la gente di mare (art. 442 disp. trans.). Le altre condizioni per esser nominati piloti sono determinate dal regolamento (art. 189), per il quale l’autorizzazione all’esercizio del pilotaggio può aver luogo mediante concorso, con le norme determinate dall’autorità marittima ed approvate dal governatore (art. 545 reg.). Fra le condizioni per ottenere l’abilitazione sono il possedere il tirocinio dì almeno 5 anni di navigazione compiuta su navi da traffico o su navi da pesca, e parlare sufficientemente la lingua italiana (art. 453 reg.). (590) L’art. 17 del Regol. 1926, abrogato dal R. D. 23 ottobre 1930, n. 1498, aggiungeva: « con le qualifiche indicate alle lettere a) e b) dell’art. 18 del Cod. per la mar. mere. », comprendendo, perciò, i capitani, padroni, marinai o mozzi ed escludendo i pescatori e l’altra gente di mare indicata alla lettera d) dell’articolo 18 e', m. mer. (591) Tranne per coloro che, durante la grande guerra, siansi trovati almeno un anno nelle destinazioni, indicate nell’art. 6 del R. D. L. 27 ottobre 1922,