50 febbraio 1907, tribunale di commercio di Rouen 14 marzo 1923, tribunale d’Oran 10 maggio 1924 (161). Sono in senso contrario, decisioni più antiche : corte d’appello di Douai 25 marzo 1889, tribunale di commercio di Marsiglia 22 giugno 1895 (162). La questione presenta una grande importanza, essendo la sua soluzione un elemento fondamentale per stabilire la competenza dei tribunali in materia di pilotaggio. 42. - Monopolio. — Í piloti esercitano le loro funzioni in un regime di monopolio (163), già riconosciuto dall’art. 29 del decreto del 1806 e riconfermato dall’art. 16 della legge del 1928, per il quale, ogni persona che, senza una regolare licenza della stazione, avrà intrapreso o tentato d’intraprendere la guida di una nave in qualità di pilota licenziato, è punita con un’ammenda da 50 a 1000 franchi e con 8 a 15 giorni di prigione o con una delle due pene soltanto, e col doppio in caso di recidiva. Il contravventore può essere, inoltre, condannato al pagamento dei danni-interessi a favore dei piloti ai quali ha causato pregiudizio (164). In compenso, devono i piloti dedicarsi esclusivamente al loro ufficio e sono, a tal fine, dispensati da ogni servizio verso lo Stato. Nonostante il regime monopolistico, gli armatori usano, tuttavia, affidare le navi, per condurle in porto o nei bacini di esso, a marinai specialisti, detti pratici, ma non iscritti fra i piloti ufficiali (lc5). 43. - Contralto di pilotaggio. — Fra capitano e pilota interviene, evidentemente, un contratto, che si stipula all’atto in (161) V. rispettivamente: Rev. int. d. dr. mar. 1907-1908, p. 58; Revue de droit maritime compare, 1923, voi. I.. Suppl. p. 376; ibidem, 1924, Suppl., p. 838. (162) V. rispettivamente: Rev. int. d. dr. mar., 1889-1890, p. 20; ibidem, 1895 -1896, p. 20; ibidem, 1895 - 1896, p. 341. (163) Cfr. Bonnecase, op. cit., n. 433, p. 448; Danjon, op. cit., II. ed., n. 552, p. 121 e segg. (164) Douai, 6 luglio 1910, Rev. int. dr. mar., XXVI, 15. (165) Trib. cor. Havre, 20 aprile 1920, ibidem, XXXII, 386.