164 si tratta dei luoghi in cui possono essere stabiliti dei corpi, di piloti pratici, delle condizioni d’iscrizione nei registri relativi e dei casi di cancellazione dagli stessi, delle mercedi, dell’esercizio del pilotaggio da parte di persone estranee ai corpi, della cauzione di questi ultimi e della loro responsabilità, dei diritti e doveri del pilota che scorta una nave, dei richiami ai regolamenti speciali pel servizio particolare a ciascun porto ed il pilotaggio dei piroscafi rimorchiatori. Quanto alle norme amministrative sulla stessa materia, contenute nel codice per la mar. mere, per la Tripolitania e la Cirenaica, gli art. 11, lett. c, 20, 68, 106, 167, ed il capitolo V, che va dall’art. 188 al 200, corrispondono rispettivamente agli art. 14, lett. c. 18, 66, 107, 167 ed agli art. 192-204 del codice patrio. Fanno parte delle seconde (disposizioni penali): 1) Gli articoli 283, 284, richiamati dall’art. 407, i quali puniscono i reati marittimi d’insubordinazione e disobbedienza. 2) Gli art. 401 a 407, sui reati marittimi consistenti in infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge. Vi si comminano le pene della sospensione, cancellazione dalla matricola, interdizione, oltre quelle pecuniarie, della detenzione ed altre punizioni in via disciplinare, a seconda delle mancanze e dei subietti, contro gli estranei al corpo dei piloti che ne esercitano le funzioni fuori dei casi contemplati nell’art. 197, contro i piloti che si assentano senza licenza dai luoghi al cui servizio sono addetti, ricusano di prestar la loro opera, abbandonano il posto in contravvenzione al disposto dell’art. 202, si ubriacano durante il servizio, ovvero mancano di rispetto o trascendono a vie di fatto contro il capitano o padrone. 3) L’art. 428, il quale aggrava le pene sancite per i reati marittimi, se questi sono commessi da ufficiali od impiegati pubblici. 4) L’art. 434, III comma, sull’esclusiva competenza dei capitani di porto ad istruire e giudicare sulle infrazioni previste all’art. 402. 5) Gli art. 451, n. 1, lett. e, 453 n. 4 e 454, III comma, riguardanti il potere disciplinare dei capitani ed ufficiali di porto sui piloti pratici e le pene disciplinari contro costoro comminate.