180 anni di navigazione di coperta, e, per i porti di prima categoria, abbiamo anche la patente di capitano di lungo corso con un tirocinio di tre anni almeno di navigazione da ufficiale di coperta (592); provino, mercè l’accertamento fatto inappellabilmente da due medici militari nominati dal comandante del compartimento marittimo, di essere dotati di ottima costituzione fisica (593); non siano mai stati condannati per i reati indicati nel-l’art. 62-b) del cod. per la mar. mere., od abbiano ottenuta la riabilitazione (594); risultino di buona condotta morale e politica (R. D. 23 ottobre 1930, n. 1498) (595). 123. - Esami di concorso. — Un concorso è bandito dal comandante del compartimento, nella cui giurisdizione si trova il corpo di piloti, soltanto quando sia necessario coprire dei posti vacanti (art. 19 Reg.). Crediamo, perciò, che il comandante del compartimento non abbia l’autorità di aumentare il numero dei piloti esistenti in un corpo al tempo della sua costituzione, ma solo di colmare quei posti rimasti vacanti per morte, licenziamento, od altro, dei precedenti titolari ; anche perchè un un aumento nel numero dei piloti di un corpo influirebbe sulla n. 1462 e successive modifiche, •— per i quali il limite massimo d’età viene aumentato del tempo trascorso in tali destinazioni in servizio militare. Questa eccezione non esisteva nel Regolamento del 1923. (592) Tuttavia, nel caso che un concorso per la nomina a pilota in porti di 1 categoria andasse deserto, il Ministero delle Comunicazioni potrà autorizzare che nel successivo bando per altro concorso sia derogato alla norma sul requisito della patente di capitano di lungo corso (R. D. 23 ottobre 1930, n. 1498). Questa deroga non si leggeva nell’abrogato art. 17 del Regol. 1926. (593) Costituzione sana, robusta e senza difetti, perfetto senso dell’udito, integra percezione dei colori e acutezza visiva, tanto con la visione binoculare, quanto con quella monoculare. (594) Al di fuori dei requisiti fisici, tutti gli altri si provano nei modi prescritti dall’art. 140 del Regol. esec. del cod. per la mar. mere. (R. D. 23 ottobre 1930, n. 1498, che modifica l’art. 17 del Regol. 1926). (595) Questo requisito, non richiesto dall’abrogato art. 17 del Regol. 1926. deve essere provato mediante la presentazione di certificati rilasciati rispettivamente dall’ autorità podestarile e dall’ autorità di pubblica sicurezza (R. D. 23 ottobre 1930, n. 1498).