396 sto d’ormeggio da loro abusivamente occupato (decr. belga, cit., 10 settembre 1930, art. 5), procede d’ufficio all’esecuzione delle misure dalle navi non eseguite volontariamente (cit. decr. belga 1929, art. 15), redige processo verbale delle eventuali contravvenzioni punibili a norma di legge (cit. decr. legge 1930, art. 14). È perciò che il Tribunale dell’impero (1212), riferendosi ai piloti di Amburgo, decise essere questi, in tale ipotesi, funzionari esercitanti l’autorità pubblica e, come tali, atti ad impegnare la responsabilità dello Stato, ai termini dell’art. 131 della Costituzione del 1919 : tesi questa, si può dire, condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesca (1213). Senonchè — giova avvertire — allorché gli stessi piloti funzionari, investiti di poteri coercitivi nelle loro mansioni di polizia doganale, sanitaria o delle comunicazioni, esercitano il pilotaggio vero e proprio, in tale attività essi continuano ad essere, di fronte ai terzi, dei contraenti privati, poiché, come ben decise il Tribunale superiore anseatico (1214), oggetto i piloti di Amburgo, questi compiono una tale attività di pilotaggio, che l’esercizio di essa può essere reso possibile a qualsiasi pratico sfornito di speciali poteri di polizia e di qualsiasi delega del potere pubblico, talché deve essere esclusa ogni responsabilità dello Stato. 231. - Effetti penali della quali fica di pubblico ufficiale attribuita al pilota. — Un’indagine intanto s’impone sulla portata che deve avere agli effetti pratici la qualifica data al pilota nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale nei soli rapporti disciplinari, cioè a dire nei soli rapporti interni verso la corporazione e verso lo Stato. Una conseguenza, che per la prima merita di essere rilevata, è questa : non possono i terzi, che hanno contrattato o imprendono a contrattare col pilota, essere sottoposti, nei confronti di questo, alle disposizioni del codice penale (libro II, tit. II, cap. II) sui reati di violenza, resistenza, oltraggio ed (1212) Trib. iinp., 2 luglio 1926, Entscheidungen des Reichsgerichts, 114, 197. (1213) Segei.ken, op. cit., § 17, p. 61; Trib. Superiore Anseatico, 19 giugno 1929, Hanseatische Rechts-und Gerichts-Zeitschrift B. 1929, 595; v. retro § 70. (1214) Trib. Slip. Ans., loc. cit.