586 agisce in nome e per conto proprio e non dello Stato, è evidente che l’operato del primo deve necessariamente risalire in capo alla Corporazione (1863), senza che siano possibili quegli slittamenti di responsabilità facili a verificarsi nella sfera del diritto pubblico. La chiara lettera dell’art. 199 esclude, inoltre, che si possa restringere il campo d’impero della disposizione, unicamente all’ipotesi in cui il pilota abbia agito fuori la dipendenza del capitano (ad esempio: rimorchi, mantenimento delle navi, opere di salvamento), o che si possa opporre ad essa validamente la circostanza che la nomina dei piloti non sia fatta dal Corpo, ma per esame dietro concorso. Queste obiezioni non possono, infatti, che rappresentare una semplice aspirazione ad meliora, forse giustificata (si pensi alla cifra irrisoria della cauzione ed alla impossibilità materiale di elevarla); ma, jure condito, esse vanno inevitabilmente a spezzarsi contro l’espresso precetto legislativo, la cui inequivocità impedisce al giudice di sindacare le determinazioni del legislatore (1864). Dati la ratio dell’art. 1644 cod. civ. ed il testo dell’articolo 199 cod. m. m., i danni risarcibili si estendono a tutti i casi in cui essi siano stati prodotti da negligenza o imperizia di un pilota durante l’esercizio delle sue funzioni : sia, dunque, in terra che sull’acqua, sia pilotando un’altrui nave o il battello del Corpo, siano essi cagionati dal comandante di questo battello o da un membro del suo equipaggio (1865). E irrilevante che il pilota colpevole sia effettivo o aspirante, poiché il termine « pilota », usato dall’art. 199, ha una portata comprensiva (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Viceversa, questo stesso termine esclude ogni applicazione del detto articolo all’ipotesi in cui il danno derivi (1863) L. Abello, Trattato della locazione, voi. V, 1927, Utet, p. 648: «Può un’impresa considerarsi nel suo esercizio industriale di fronte al danneggiato come un organismo inscindibile in tutto il suo personale, dal suo direttore all’ultimo dei suoi dipendenti, cosicché la colpa di ognuno di essi deve considerarsi come colpa della impresa ». (1864) Nel senso del testo, vedi: Corte d’Appello di Venezia, 13 marzo 1924, Dir. Mar., 1925, p. 371. (1865) Cfr. per il dir. tedesco, retro, § 68.