233 di recidiva, o di prolungata assenza (oltre i venti giorni), il pilota è sospeso e può anche essere cancellato dalla matricola (art. 402 c. m. m.) (751). d) Conformemente all’art. 452 c. m. m., per il quale « l’ubriachezza senza disordine » è considerata mancanza di disciplina, l’art. 405 c. in. m. (i52) punisce in via disciplinare il pilota colpevole di essersi ubriacato in servizio o di non aver potuto, per ubriachezza, prestare l’opera sua (753). In caso di recidiva, la mancanza disciplinare diventa un delitto punibile con la multa (754) e la sospensione, ed eventualmente con l’interdizione (755). e) L’art. 403 c. m. m. punisce con la detenzione (756) estensibile fino ad un mese e con la sospensione, il pilota che avrà omesso di andare incontro ad una nave che facesse il segnale di chiamata e non sia in grado di provare che era assolutamente impossibile prestarle soccorso, o che richiesto avrà ricusato di prestare la sua opera. La pena è di due mesi di detenzione (757) e dell’interdizione se la nave a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato (758). L’ampia formula « o che richie- (751) Similmente dispone l’art. 394 del cod. colon. (752) Cfr. l’art. 397 del cod. colon., il cui secondo comma recita: « In caso di « recidiva la pena è della multa e della sospensione e può anche ordinarsi la sua « cancellazione dal ruolo dei piloti ». (753) Art. 737 prog. 1931 cod. mar.: «Il pilota che, richiesto, non possa pre « stare l’opera sua per ubriachezza, è punito i-on l'ammenda non inferiore a lire « trecento e con la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non « inferiore a due mesi ». (754) La multa è una pena stabilita per i delitti (Cfr. art. 17 cod. pen.). (755) Sulla sospensione ed interdizione e loro durata, cfr. art. 14 e 15 delle disposizioni di coordinamento per il nuovo codice penale. (756) Il nuovo cod. penale ha soppresso la detenzione. L’unica pena detentiva temporanea per i delitti è la reclusione (art. 17 cod. pen. ed art. 12 delle norme di coordinamento). (757) Vedi nota precedente. (758) Una disposizione analoga è contenuta nell’art. 395 del codice coloniale, il quale al II comma recita: « Se la nave cui fu ricusato il servizio era in pericolo ed abbia naufragato, la pena è di due mesi ad un anno di reclusione, ed il colpevole è cancellato dal ruolo ». Il prog. 1931 di cod. mar. aggrava le pene sancite