434 mente carattere costitutivo, è, indubbiamente, una condizione essenziale per l’acquisto della qualità di componente l’equipaggio; ciò risulta dal tenore stesso dell’art. 521. Ma non è la sola; ha carattere costitutivo anche la redazione dell’atto formale d’arruolamento ». E più avanti: « Al di fuori di tali eccezioni (art. 522, 5° comma, 501 cod. comm.), si deve indubbiamente ritenere che, ogni qualvolta una qualsiasi norma legislativa faccia discendere dalla qualità di membro dell’equipaggio determinate conseguenze giuridiche, tali conseguenze non possono avverarsi se non sussiste la duplice condizione della iscrizione nel ruolo e della redazione del contratto di arruolamento nelle forme di legge ». Il medesimo concetto è espresso dal Majorana : « Il contratto d’arruolamento regola ì’ingresso e la permanenza degli individui nell’equipaggio ... ...» (1337); dallo Scialoja, secondo cui l’equipaggio in senso proprio e ristretto comprende « solamente le persone addette al servizio della navigazione, e per ciò iscritte tra la gente di mare (Ia e 2a categoria), indicate nel ruolo d’equipaggio e assunte con regolare contratto d’arruolamento » (1338), ed il contratto di arruolamento « secondo la precisa definizione che emana dalle disposizioni del codice di commercio, è quello per il quale un iscritto marittimo (Ia o 2a categoria) è assunto in servizio da un armatore, entra a far parte dell’equipaggio di una nave, ed acquista così un determinato stato giuridico che le leggi regolano in modo minuzioso, tanto nei riguardi privati quanto nei pubblici » (1339); dal Brunetti: « La definizione dell’equipaggio si compenetra con quella del contratto d’arruolamento. Tale è il contratto per cui una persona, inscritta nelle matricole o nei registri della gente di mare, entra a far parte dell’equipaggio di una nave obbligandosi a prestare la sua opera al servizio della stessa » (1340). Va, infine, ricordato lo Sineesters, per il quale « l’equipaggio comprende il capitano, gli ufficiali (1337) Majorana, op. cit., p. 166. (1338) Scialoja, op. cit., p. 346. (1339Ì Scialoja, cit., pag. 370. (1340) Brunetti, op. cit., II, p. 402, n. 311.