178 121. - Organizzazione sindacale. — Per quanto riguarda l’organizzazione sindacale, tutti i piloti italiani, dopo essersi riuniti nell’ « Associazione nazionale dei piloti del Regno », in un primo tempo, e poi, nel « Sindacato nazionale piloti dei jyorti del Regno », nel 1930 passarono, infine, a far parte dell’«ylsso-ciazione generale fascista del pubblico impiego » (sezione mar. mere.), alle dipendenze del Ministero delle Comunicazioni (585). Quest’iscrizione dei piloti in un’Associazione composta di impiegati ed ufficiali pubblici (586), è di capitale importanza, non solo per la ricerca della figura giuridica del pilota e della corporazione di cui fa parte, ma anche pel fatto che, l’Associa-zione del pubblico impiego, come quella Ferrovieri dello Stato, Postelegrafici, Telefonici, ecc., è costituita di quei dipendenti da enti pubblici, ai quali per la legge 3 aprile 1926, n. 563, è esclusa l’applicabilità delle varie norme sulla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, essendo il loro diritto di associazione, oltre che sottoposto alla preventiva autorizzazione dello Stato, anche limitato ai soli fini dello studio dei loro collettivi professionali interessi. Sezione II. — Reclutamento dei piloti. 122. - Requisiti. — Poiché le funzioni dei piloti hanno un carattere pubblico, e come tali sono sorvegliate dallo Stato, spetta anche a questo, ed a maggior ragione, un controllo per quanto attiene alla nomina ed ammissione al corpo. Pertanto, in base all’art. 193 capov. cod. mar. mere., le condizioni per (585) L’Associazione del pubblico impiego è stata costituita mercè autorizzazione data dal Capo del Governo con Decreto 13 febbraio 1927: Cfr. Diritto del lavoro, 1927, I, p. 297. (586) Cfr. Alfonso Sermonti, « Il diritto sindacale italiano », p. 464, Libr. del Littorio, Roma, 1929.