LIBRO II PARTE SPECIALE IL CONTRATTO DI PILOTAGGIO 166. - Considerazioni generali e partizione della materia. — Fra la nave ed il pilota che la scorta corre un rapporto di locazione d’opera. Questo rapporto sorge da un contratto validamente stipulato fra le parti, semplice, bilaterale, a titolo oneroso, avente per causa lo scambio d’una prestazione e fornito dei requisiti essenziali ad ogni contratto : capacità, consenso, oggetto determinato e causa lecita (art. 1104 cod. civ.). Esso è uno dei più interessanti che s’incontrano nello studio del diritto marittimo, per le particolarità della sua struttura e le caratteristiche dei suoi elementi. Interferenze molteplici di diritto privato col pubblico, norme imperative e repressive ed atti di pura facoltà, diversità di aspetti e di funzioni, singolari figure di rapporti complessi, investono in pieno il contratto di pilotaggio nei soggetti, nell’oggetto, nella formazione e negli effetti, originando tale insieme di problemi, da richiamare, anche pel loro numero, l’attenzione t l’indagine dello studioso. Così, se due sono i soggetti del contratto : nave e pilota : attorno ad essi si agita una quantità di interessi estranei. Le particolari figure del capitano, dell’armatore, del noleggiatore e del caricatore vivono di vita singola in quel tutto che è la nave e non si estinguono in questa. E se il pilota è un prestatore d’opera, è anche un imbarcato, un membro della corporazione dei piloti e un pubblico ufficiale, ed in certo modo anche un armatore. Nè le sue funzioni s’esauriscono sempre col pilotaggio delle navi; se questa