269 Capitolo II. Perfezione del contratto. 174. . Art. 36 cod. di comm. — Un contratto può dirsi concluso dal momento in cui si verifica l’incontro e la fusione delle due volontà. In genere, lo stabilire con esattezza questo momento è di grande importanza pratica, sia per conoscere fin quando la proposta e l’accettazione possano essere validamente revocate, che per stabilire l’istante in cui debba iniziarsi l’esecuzione del contratto. Di regola, lo questione non può proporsi nei contratti fra presenti, nei quali proposta ed accettazione pervengono all’altra parte nello stesso istante in cui sono emesse, cosicché non hanno il tempo di vivere una loro vita autonoma, chè subito s’incontrano perfezionando il contratto (861). Dove invece la questione è perfettamente proponibile si è nei contratti fra persone lontane, perchè è solo allora che, non potendo la dichiarazione di una parte giungere all’altra parte che dopo qualche tempo, sorge la necessità di conoscere a tutti gli effetti il momento perfezionativo del contratto. Non è qui il luogo di dilungarsi attorno alle varie teorie che hanno cercato di dare una soluzione al problema (862) : ostenteremmo un’erudizione facile e, quel che è peggio, inutile, perchè l’art. 36 cod. comm., regolando appunto i contratti fra assenti, ha in Italia troncato ogni discussione e tolto ogni dubbio non solo in materia commerciale, ma anche (861) In casi eccezionali, il contratto fra presenti può anche non perfezionarsi subito: il che accade quando le parti trattano per iscritto (il caso del sordomuto) o quando il consenso di una parte non perviene all’altra per improvviso malore. In tali casi si applicheranno le regole dei contratti fra assenti. Cfr. Rocco Alfredo, l’rincipi di diritto commerciale. Parte generale. UTET, Torino, 1928, p. 371, 872. (862) Cfr. De Ruggiero, op. cit., II, p. 270, 271; Pacifici Mazzoni, lstit., IV, pag. 161.