240 sponsabile delle pene pecuniarie incorse dai piloti, in tutti i casi in cui il reato sia commesso a vantaggio della nave stessa e con la complicità del capitano, padrone, armatore o proprietario di essa. L’azione penale pei reati marittimi è sempre pubblica ed è esercitata d’ufficio (784); potrà, tuttavia, chiunque costituirsi parte civile nel giudizio penale per il risarcimento dei danni (art. 1003 Regol. esec. cod. m. m.). Non si dimentichi, infine, che il pilota fa parte di un ente giuridico pubblico, posto sotto la tutela dello Stato ed esercente un’impresa di pubblica necessità; in tale qualità egli è perciò soggetto, se colpevole di sciopero o di ostruzionismo o di omissione di altri doveri in tali circostanze, a determinate sanzioni penali già comminate dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, agli art. 19 e 20, ed oggi sancite dagli articoli 330 e seguenti del codice penale. 159. - Responsabilità civile. — In materia di responsabilità civile c’intratterremo estesamente nella parte speciale del presente lavoro. Tuttavia, interessa qui dire, precorrendo quanto in seguito diremo, che, in forza della legge 14 giugno 1925, n. 938, sulla riforma della legislazione marittima in materia di assistenza, salvataggio ed urto di navi, la responsabilità delle navi per i danni derivanti da abbordaggio, sussiste nel caso in cui l’urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se questi sia obbligatorio (art. 15) (785). La stessa disposizione è applicabile « al risarcimento dei danni che, o per esecuzione, o per « omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, « una nave ha cagionato sia ad altra nave, sia alle persone ed « alle altre cose che trovansi a bordo, anche quando non vi sia « stato urto » (art. 15) (786). Le suddette norme si riferiscono anche, ed in quanto siano applicabili, alla navigazione lacuale e fluviale (art. 18). (784) Analogamente dispone l’art. 248 det cod. per la mar. mere, delia Tri-politania e Cirenaica. (785) Art. 663 cod. comm. (786) Art. 665 cod. comm.